Persona · attività documentata

Alfonso Cavaliere

Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.

Interventi documentati
40
Sedute con interventi
13
Interventi con video
0

Ruoli documentati

Come indicati nelle fonti acquisite.

Dirigente Servizi SocialiOsservato il 29 gennaio 20131 osservazione documentali
Dirigente Servizi alla PersonaOsservato il 25 giugno 20131 osservazione documentali
Dirigente Servizi Pubblici LocaliOsservato il 30 luglio 20131 osservazione documentali
Dirigente Settore Servizi alla PersonaDal 30 novembre 2015 al 3 luglio 20267 osservazioni documentali
Dirigente PartecipateOsservato il 14 maggio 20181 osservazione documentali
Dirigente Comune di RovigoOsservato il 13 settembre 20181 osservazione documentali
Dirigente Settore Politiche socialiOsservato il 15 maggio 20261 osservazione documentali

Attività nei verbali acquisiti

Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.

3 luglio 2026

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 118
Pagine 32–33
Punto 5

Servizio di assistenza domiciliare: approvazione della relazione illustrativa ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 - Definizione delle modalità di gestione e indirizzi per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Grazie. Il Decreto Legislativo 201/2022, l'articolo 14, comma 3, prevede che per i servizi locali a rilevanza economica l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di un'apposita relazione che dà conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la scelta della forma di affidamento che verrà prescelta.

In base poi all'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad individuare le forme di gestione dei servizi pubblici, ci troviamo qui, nel senso che questa relazione, redatta dagli uffici e sottoscritta da me, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale per questa competenza che gli è attribuita da questo combinato disposto, Decreto Legislativo e TUEL.

Nella relazione si specifica quello che è il servizio: parliamo del servizio di assistenza domiciliare, che è un servizio che è finalizzato a dare supporto alle famiglie per le persone anziane in situazioni di fragilità per l'espletamento di quelli che possono essere i bisogni essenziali e quindi il sostegno nelle attività che possono essere aiuti a domicilio per cura della persona, governo della casa, assistenza burocratica e altre attività che servono per favorire la permanenza della persona nel contesto di riferimento, quindi residenziale e familiare.

Quindi nella relazione si dà atto chiaramente delle caratteristiche del servizio e si individua, come ha anticipato l’Assessore, quale forma di gestione l'affidamento a terzi, che è la forma che è stata praticata in questi anni; affidamento a terzi, il contratto attuale è in scadenza il 31 ottobre e si ripropone una durata biennale del nuovo contratto con una previsione di un rinnovo di altri due anni.

Verrà espletata quindi la procedura aperta in base all'articolo 71 del Codice dei Contratti per l'individuazione del contraente, appunto per la durata che vi ho anticipato prima. L'importo dell'appalto, o meglio del servizio in questo caso, il primo anno è 46.560 euro perché la durata è limitata solamente ai mesi di novembre e dicembre: nel 2027 e 2028, che sono invece annualità piene, è di 279.360 euro nel 2027, nel 2028 è 232.800 euro perché invece sono i dieci mesi.

E poi ci sono replicate le stesse cifre ovviamente per il rinnovo biennale. La scelta della modalità di gestione tramite affidamento a terzi deriva da una comparazione, in base a quello che prevede il Decreto Legislativo del 2022, con un'eventuale gestione diretta, quindi con personale dipendente direttamente dal Comune.

Ovviamente si è esclusa questa possibilità, sia perché richiederebbe l'acquisizione di professionalità che attualmente non sono presenti nell'organico del Comune, quindi gli operatori addetti all'assistenza, operatori socio sanitari, quindi andrebbe a gravare sul vincolo della spesa del personale dell’Ente Pubblico, sia perché, come ben sapete, abbiamo anche una fase di trasformazione della gestione dei servizi sociali con la realizzazione dell’Ambito Territoriale Sociale, che è in fase di sviluppo, la prossima scadenza è aprile 2027; sia perché poi ci sono dei costi indiretti che derivano dalla necessità di sostituire un'eventuale personale assente per congedo, malattie e ferie, che invece in questo caso verrebbe assicurato direttamente dalla ditta affidataria del servizio.

Quindi quel confronto che poteva evidenziare dei costi orari maggiori, della professionalità privata rispetto a quella pubblica, in realtà sono poi compensate da questa maggiore efficienza, almeno a nostro avviso, efficienza ed funzionalità del servizio che viene garantita dall'affidamento a terzi, come d'altronde l'esperienza dimostra. Penso di aver detto tutto.

15 maggio 2026

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 183
Pagine 43–44
Punto 8

Appalto del servizio educativo e ausiliario dei nidi comunali - Approvazione della relazione illustrativa ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 - Definizione delle modalità di gestione e indirizzi per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

Dirigente Settore Politiche sociali

Leggi intervento

Buongiorno a tutti. La delibera in realtà è un adempimento che è richiesto dal Decreto Legislativo 202/2022, perché prevede che per i servizi pubblici a rilevanza economica, qual è qualificato questo servizio educativo ed ausiliario per gli asili nido, l’Organo competente che in base al Testo Unico degli Enti Locali è il Consiglio Comunale individui la scelta della modalità di gestione, adottando, prendendo atto di una relazione, che è quella allegata alla delibera, predisposta dall’Organo tecnico.

La relazione sostanzialmente dà atto di quella che è stata la modalità di gestione fino adesso, che è un'esternalizzazione che riguarda integralmente tre nidi su quattro, perché il Buonarroti attualmente ha una gestione mista, in quanto il personale educativo è dipendente del Comune di Rovigo, mentre il personale ausiliario è dipendente della ditta.

La novità rispetto al passato è che dal 1° settembre dovrebbe essere attivo anche il nido Marchi, che quindi seguirà la gestione integrale prevista anche per gli altri tre nidi.

Quindi nella relazione si dà atto ovviamente delle varie possibilità che prevede il Decreto Legislativo, perché il Decreto Legislativo sostanzialmente prevede quattro possibilità di scelta: la gestione diretta, quindi con personale completamente comunale; la gestione in appalto; la gestione tramite Società in house o Società mista a partecipazione pubblico privata.

Chiaramente le ultime due ipotesi sono da escludere, perché non c'è la Società, bisognerebbe costituirla, ci sono dei vincoli sulla costituzione della Società, oltre chiaramente alle tempistiche.

Nella relazione si è data ovviamente la scelta per l'appalto, oltre che confermare chiaramente quella che è l'esperienza storica positiva di questi anni, perché non solamente l'ultimo triennio, ma risale ovviamente a decenni fa, è anche sostanzialmente quella più adeguata, perché una gestione diretta significherebbe assumere a tempo indeterminato una trentina di persone tra educatrici e ausiliari, ingessando chiaramente poi i vincoli assunzionali dell’Ente locale, e tra l'altro non garantendo necessariamente la funzionalità del servizio, perché bisogna tenere conto che le assenze devono essere coperte, mentre affidando all'esterno vengono coperte direttamente dalla ditta.

Il costo del servizio annuo è di un milione e qualcosa all'anno; viene fatto un appalto di tre anni con queste caratteristiche qui. Penso che questo sia tutto.

28 ottobre 2021

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 274
Pagina 51
Punto 10

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Buonasera. Questo qui è appunto il riconoscimento di due debiti fuori bilancio derivanti da due sentenze esecutive, una del Tribunale di Brindisi e una del Tribunale di Taranto. Il Tribunale di Brindisi ha condannato sia il Comune di Rovigo che l’Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese di liti, quantificate in circa 1.600 euro, divise in tre parti, c'era anche la Prefettura di Parma per una cartella che riguardava la Prefettura.

Nasce da una impugnativa fatta dal ricorrente in primo grado, che aveva vinto la causa dinanzi al Giudice di Pace; il Giudice di Pace aveva compensato le spese. La ricorrente in primo grado poi ha fatto appello per ottenere anche la condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese di lite. Il Giudice, che è il Tribunale in questo caso, ha accolto l'atto di appello.

E quindi ha condannato il Comune, l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e la Prefettura di Parma per le sue cartelle, al pagamento delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate in solido, quindi l'Agenzia delle Entrate ha già pagato l'intero debito, che va ripartito tra tre parti, e per il Comune quindi sono 718,81 euro.

Mentre l'altra causa è davanti al Giudice di Pace di Taranto, sempre in questo caso nasce da un’impugnativa della cartella esattoriale, che comprendeva mi pare 5 verbali per violazione al Codice della Strada. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per una serie di ragioni che si evincono dalle motivazioni della sentenza, e quindi ha condannato il Comune e l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di liti quantificate in 1.330 euro.

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, e quindi il Comune spetta il rimborso all’Agenzia della quota parte pari alla metà delle spese di liti riconosciute dal Giudice, e quindi 786,49 euro.

Intervento n. 278
Pagina 52
Punto 10

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Solo per integrare quanto era stato detto in Commissione, e di questo chiedo scusa. Per quello ho detto che bisogna leggere nel caso concreto. Poi ovviamente come principio generale è quello che avevamo detto in base di chi è la responsabilità.

Nel caso concreto le motivazioni però sono più complesse. Nel primo caso, ripeto, è stata una sentenza del Giudice in secondo grado che ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, che non aveva condannato alle spese le parti ricorrenti.

Nel secondo caso invece, è vero che si parte dal Giudice di Pace,che riconosce che non c'è stata la prova nell'atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica dell'istanza di pagamento, però poi aggiunge anche delle altre valutazioni circa per esempio la certezza della notifica del verbale che non risulta dalle cartoline e le modalità di costituzione in giudizio da parte del Comune, che in questo caso è da valutare, appunto leggendo le motivazioni della sentenza, i presupposti per poter poi - nel caso concreto parlo - per agire eventualmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e poi successivamente, come si diceva, valutare la convenienza.

In questo caso le motivazioni sono più articolate. Non è solo riscontrato un solo vizio che può legittimare un'affermazione pacifica di responsabilità a carico dell'Agenzia delle Entrate.

13 settembre 2018

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 131
Pagine 33–34
Punto 3

NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2018-2021” (Vedi Delibera di CC 52 del 13/09/2018) …...............................................................................................…................................... 33

Dirigente Comune di Rovigo

Leggi intervento

L’allegato contiene gli importi che hanno percepito i Revisori in carica, però dal 1° gennaio 2018 non è più obbligatoria la riduzione del 10%. Cioè, dal duemila... adesso non mi ricordo, fino al dicembre 2017 a tutti i compensi percepiti dagli organi amministrativi, compresi quelli di controllo, si applicava la riduzione del 10%; dal 1° gennaio 2018 questa riduzione non è più obbligatoria, quindi dai nuovi Revisori in carica si applica il compenso senza la riduzione del 10%.

La proposta è quella di... cioè, diciamo che prima era obbligatoria la riduzione del 10% e adesso la scelta è di ripristinare questo 10%.

14 maggio 2018

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 65
Pagine 18–19
Punto 2

RELAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ASM ROVIGO S.p.A. ALESSANDRO DUÒ - DISCUSSIONE”.....................................................................................................................................................5

Dirigente Partecipate

Leggi intervento

Quello che posso dire in riferimento alla Normativa che disciplina la materia, in particolare l’artico- lo 24, rubricato con la revisione straordinaria delle partecipazioni. L’articolo 24 recita testualmente che: “Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente Decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie Pag.

18 di di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5 commi 1 e 2, o che ri- cadano in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 Comma 2 sono alienate e sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20”. Quindi la Norma testualmente, interpretata quindi secondo il criterio letterale, fa riferimento alle partecipazioni sociali che devono essere alienate. Ci sono altri punti comunque, anche il Comma 4 dello stesso articolo parla di alienazioni delle partecipazioni.

E il comma 5 in caso di mancata ado- zione dell’atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal Comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, ed è salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, quindi continua a parlare di alienazione della partecipazione, e dice, riconosce comunque al socio pubblico il diritto alla liquidazione in denaro della partecipa- zione.

Quindi questo è il dato letterale che l’ufficio, appunto, ha interpretato come alienazione della parte- cipazione societaria.

14 luglio 2016

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

13 interventi
Intervento n. 392
Pagina 72
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

L'articolo 15, comma 4, come è stato citato prima, dello statuto prevede, appunto, che la mancata partecipazione o la non giustificazione di n. 3 sedute del Consiglio Comunale comporta la decadenza dalla carica.

Quindi, pur consapevole che la proposta di emendamento riproduce il testo attualmente vigente del regolamento, però, proprio per questo, lasciare la possibilità che l'assenza venga giustificata in qualsiasi modo, quindi anche verbalmente, a mio avviso non è pienamente conforme alla norma statutaria, perché rischia poi di aprire delle incertezze, tant’è vero che poi anche il comma 3 parla di eventuali contestazioni, che pregiudicano anche il diritto alla prerogativa del Consigliere Comunale a ricoprire la sua carica.

Intervento n. 415
Pagina 76
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Premesso che il mio parere non è vincolante, comunque l'articolo 15 prevede l’obbligo di partecipazione alle sedute, sanzionando la mancata partecipazione. Io mi pronuncio su un emendamento che viene presentato in questo momento; nel 2012 non ero responsabile di Settore, quindi non sono stato chiamato in causa in quell’epoca lì.

Mi pronuncio in questo momento: a mio avviso porre a carico del Consigliere l’onere di provare che ha giustificato l'assenza verbalmente, quando questo invece magari l’ha giustificato, però non risulta, va a porre a carico un onere della prova che può pregiudicare le sue prerogative. Secondo me, invece, proprio perché c'è una sanzione espressa nell’articolo 15, va garantita maggiormente la prerogativa del Consigliere Comunale.

Intervento n. 443
Pagina 80
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Se l'emendamento vuole ampliare in un senso il divieto di incarichi ai consulenti, oltre che Consiglieri, ai coniugi, ai parenti ed affini, ma limitarlo solamente agli incarichi di nomina del Sindaco, il parere è contrario, perché l'articolo 78, comma 5, del TUEL parla di divieto di assumere incarichi, consulenze, eccetera, presso Enti vigilati.

Se invece il tenore della norma vuole essere quello di estendere il divieto anche al coniuge, ai parenti ed affine, a tutti i tipi di incarico presso Enti, Istituzioni, organismi, anche se non nominati dal Sindaco, allora il parere è favorevole.

Intervento n. 449
Pagina 81
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Ho colto l’intervento della Consigliera Menon, però l'emendamento parla “non possono essere nominati dal Sindaco”, quindi l'emendamento è formulato in modo non conforme alla volontà che lei ha espresso poco fa.

Intervento n. 456
Pagina 82
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Il comma 2 dell’articolo 26 non fa altro, visto che si parla di richiamo al TUEL, che riprodurre l'articolo 63, comma 1, n. 2, del Testo Unico, che prevede come causa di incompatibilità colui che come titolare amministratore, dipendente, con potere di rappresentanza o di coordinamento, fa parte direttamente o indirettamente in servizio esazioni diritti, somministrazione appalti nell’interesse del Comune. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 457
Pagina 82
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

E’ questo. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 458
Pagina 82
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Intanto anche come titolare, quindi può essere anche un incarico dato ad un professionista, o come amministrare, o come dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento. E comunque teniamo presente che quando la norma parla nell’interesse del Comune è proprio perché riproduce una causa di incompatibilità, e quindi esiste interpretazione, la giurisprudenza è orientata, nel senso che deve esserci uno stretto collegamento, non ci sono interpretazioni estensive. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 461
Pagina 83
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

E’ un’ipotesi alternativa.

Intervento n. 464
Pagina 83
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Ho già spiegato.

Intervento n. 471
Pagina 84
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Limitatamente al comma 5, laddove prevede che in caso il dirigente ritenga sussistano motivi ostativi all’accesso, il Consigliere in questo caso, se non sbaglio, dà immediatamente comunicazione al Sindaco, all’Assessore di riferimento e al Presidente del Consiglio, e si attribuisce ad un organo politico delle competenze tecnico gestionali, violando il principio sancito dal TUEL.

Intervento n. 489
Pagina 90
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Limitatamente al comma 1, laddove non individua quali sono i soggetti titolari del potere di iniziativa di presentare proposte di deliberazione, che invece nella proposta di regolamento individua nel Sindaco, nella Giunta Comunale e in ciascun Consigliere.

Intervento n. 499
Pagina 93
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Favorevole, però la presentazione di emendamenti in Consiglio Comunale, come questa sera, può creare problemi dal punto di vista dell’istruttoria, e quindi della resa dei pareri che sono obbligatori.

Intervento n. 535
Pagina 101
Punto 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” Pag. 13 2

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Limitatamente al comma 2, laddove la mozione, che può avere un contenuto propositivo, cioè portare ad una deliberazione, o comunque anche ad un atto che ha dei riflessi poi di carattere gestionale operativo, non è previsto in questo caso che sia corredato dai pareri di regolarità tecnica, ed eventualmente contabile. Ovviamente questo non è richiesto laddove la mozione ha una connotazione esclusivamente di indirizzo politico.

21 giugno 2016

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 184
Pagina 59
Punto 7

Individuazione Organismi Collegiali con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali ai sensi dell’articolo 96 Decreto Legislativo 267/2000 anno 2016

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Ce ne è solo una, che mi pare sia scritto anche nelle premesse, che era un tavolo verde istituito nel 2004, che in realtà non si è mai riunito, al quale non sono mai state attribuite delle competenze specifiche. Quindi questo, con il lungo periodo di inattività, abbiamo ritenuto di non confermarlo. Le altre sono state tutte confermate.

11 febbraio 2016

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 47
Pagine 14–15
Punto 7

Art. 11 L.R. 10/1996: riserva degli alloggi per situazioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Buon giorno. La Legge Regionale prevede che i Comuni possono stabilire fino al 15% dell’emergenza abitativa. Poi previa autorizzazione della Regione, questa quota può essere elevata.

La legge non stabilisce la quota dell’ulteriore elevazione. E’ stabilita però dalla Giunta Regionale Veneto che la fissa al 25%. Quindi il 25% è la quota massima utilizzabile per l’emergenza abitativa.

Gli alloggi non utilizzati dalla Prefettura perché, come diceva il Consigliere Rossini, la Prefettura ha fatto una scelta che era quella di utilizzare solo gli appartamenti nuovi, vengono ovviamente gestiti nell’ambito dell’assegnazione degli alloggi ERP, quindi o con la graduatoria ordinaria, o nell’ambito del 25% con l’emergenza abitativa, o del 10% con la mobilità.

21 dicembre 2015

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

8 interventi
Intervento n. 119
Pagina 26
Punto 3

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 173

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Non ho capito la domanda. E’ chiaro che il servizio di assistenza domiciliare fa parte dei servizi sociali. Quella lì è una variazione nel senso che noi abbiamo un capitolato speciale d’appalto che regola i rapporti con la cooperativa, dove c'è un monte ore.

In realtà, in base alle richieste che abbiamo in questo momento, quella cifra lì è disponibile perché non ci serve per soddisfare il contratto che abbiamo con la ditta. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 123
Pagina 27
Punto 3

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 173

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Però la spesa sociale non comprende solo l’assistenza domiciliare. Comprende anche tanti altri capitoli di intervento come l’assistenza economica, altri finanziamenti che abbiamo dato su delle progettualità come il reddito di ultima istanza, il cofinanziamento per i voucher erogati dal Consvipo, cioè sono tante voci che nel dare/avere poi hanno portato a un aumento comunque della spesa anche se c'è una diminuzione per una singola voce. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 306
Pagine 65–66
Punto 9

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Se ho capito, si chiede il motivo per cui la delibera è stata ritirata nel 2013 e gli approfondimenti fatti. Nel 2013 la delibera è stata ritirata perché, da un confronto emerso con il settore urbanistica, si era evidenziato che questo progetto era in realtà legato ad una convenzione urbanistica stipulato con una ditta per realizzare degli alloggi ERP nell’area di Buso.

Sulla base di questa convenzione la ditta aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire nel febbraio del 2006 se non sbaglio, e quindi aveva tempo poi per una serie di termini stabiliti nel permesso di costruire, aveva termine per realizzare gli alloggi fino al marzo 2011, tant’è vero che dopo il certificato di agibilità è stato rilasciato il 18 aprile 2011, e quindi poi il collaudo funzionale di tutto l’edificio e degli interventi realizzati è stato fatto successivamente mi pare a maggio del 2011.

Quindi quello che è stato riscontrato dall’analisi della convenzione stipulata tra ATER, Comune e ASM, che in realtà prevedeva invece il termine del 30 settembre 2009 per realizzare i lavori e anche gli interventi di domotica a carico di ASM, perché era quello il termine stabilito dalla Regione. Diciamo che non c'era congruenza ovviamente con il termine per cui la ditta aveva disposizioni in realtà per realizzare, in base al permesso di costruire, le opere che in realtà era più lungo.

Però questo a dire di chi è la responsabilità, in realtà c'è una convenzione, l’articolo 4 della convenzione stipulata tra ASM, ATER e Comune, che prevede che il Comune deve pagare ad avvenuta realizzazione degli interventi, 37.500 ad ASM. Quindi io ritengo che il debito debba essere onorato. Dopo, come dice lei Consigliere, sulle responsabilità questo è un altro canale, però diciamo in realtà non è che non siano stati fatti approfondimenti.

Gli approfondimenti, come è scritto anche sia nella relazione che nella delibera, sono stati fatti. In realtà hanno solamente evidenziato che non c'era congruenza tra il termine nella convenzione richiesta dalla Regione e il termine che la ditta aveva a disposizione per eseguire i lavori.

Abbiamo provato a sentire l’ATER, l’ATER dice che i lavori sono iniziati più tardi perché c'era un problema di posizionamento dei confini e di frazionamento, l’ASM in realtà dice “Io ho avuto gli alloggi a disposizione a fine 2010, e quindi a fine 2010 ho potuto realizzare gli interventi,” e quindi la partita è questa. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 426
Pagina 100
Punto 14

Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ISEE

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Naturalmente non c'era la volontà di spogliare il Consiglio Comunale delle sue competenze, il problema era che tutti i servizi già regolamentati dall’ISEE sono disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda invece le tariffe, la questione non è così pacifica in realtà, al di là dei Comuni come si sono mossi, perché l'articolo 42, secondo comma, lettera f) del Testo Unico degli Enti Locali riserva la competenza del Consiglio alla disciplina generale delle tariffe, quindi effettivamente il disposto normativo dell’articolo 2 non è formulato pienamente in modo corretto, nel senso che riserva effettivamente alla Giunta anche l’individuazione dei servizi e dei criteri, nel senso però che questi servizi dei criteri in realtà sono già disciplinati dai regolamenti, comunque se si vuole precisare le tariffe in realtà, secondo anche gli ultimi orientamenti con una sentenza della Cassazione 2013, in realtà sono di competenza della Giunta, proprio perché l'articolo 42 riserva al Consiglio Comunale la competenza in materia di disciplina generale dei criteri dei servizi.

Non so se sono stato chiaro. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 427
Pagine 100–101
Punto 14

Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ISEE

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Sì, si può mettere a punto, visto che c'è già un emendamento.

Intervento n. 440
Pagine 102–103
Punto 14

Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ISEE

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

A mio avviso la competenza del Consiglio è riservata al’individuazione dei servizi che poi, ripeto, avviene con i regolamenti specifici che già ci sono, e se ci dovessero essere ulteriori servizi, quello è pacifico. Così come i criteri generali, così come prevede l'articolo 42. Le tariffe, però, a mio avviso sono di competenza della Giunta Comunale.

Intervento n. 442
Pagina 103
Punto 14

Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ISEE

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

No, oppure si può modulare l'emendamento, in modo da riservare al Consiglio l’individuazione dei servizi ed i criteri, riservando invece alla Giunta la determinazione delle tariffe.

30 novembre 2015

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

7 interventi
Intervento n. 208
Pagine 51–52
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Riepilogando, nel 2010 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul bando emanato dal Comune di Vicenza, che prevedeva l’attribuzione, se non ricordo male, di 5 punti per chi aveva una residenza superiore ai venti anni.

Il Consiglio di Stato aveva annullato questo bando ritenendo che il criterio della residenza di pèr per sé non è una particolare situazione del territorio come previsto dalla Legge 10 per giustificare l’attribuzione di questi punteggi, perché evidentemente il Comune di Vicenza prevedeva solo il criterio della residenza. Rispetto al 2010 che cosa è cambiato?

E’ cambiato che una disposizione invece più articolata prevista dal bando nel Comune di Verona, che prevedeva l’attribuzione fino a 4 punti graduati secondo il periodo di residenza, su questo bando l’Unione Europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, proprio per questo atto emanato dal Comune di Verona.

Il Comune di Verona ha replicato per tre anni alla Commissione Europea, e la Commissione Europea nell’agosto del 2014 ha archiviato la procedura di infrazione, con le motivazioni che si deducono da quello che diceva anche prima l’Assessore.

Quindi sulla base di questa novità, che non c'era nel 2010, non c'era nel 2011 e non c'era neanche l’anno scorso, perché comunque la delibera del Commissario è dell’ottobre del 2014, mentre stiamo parlando dell’agosto del 2014 per il Comune di Verone, è stata sviluppata un’ulteriore istruttoria sulla base della quale ragionevolmente si può ritenere che il criterio della residenza, motivato come è motivato in delibera, quindi agganciandolo comunque alle problematiche del territorio, che è il fenomeno purtroppo del disagio abitativo, dell’emergenza di procedure esecutive che colpiscono il territorio, è quindi anche una risposta per vedere il criterio della residenza in questo contesto, ed è anche una risposta al bisogno di case da parte di nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo.

Intervento n. 258
Pagina 58
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

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Ho formulato il parere che non è favorevole in quanto il criterio è già previsto dalla legge, e quindi può essere previsto solo se qualora superiore a quello già disciplinato dalla legge, perché la legge regionale già prevede l’attribuzione di 0,5 punti fino a un massimo di 5 punti per l’anzianità di collocazione in graduatoria. Quindi, trattandosi di un punteggio aggiuntivo, deve andare in aggiunta. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 259
Pagina 58
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

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Qua parla di anzianità di graduatoria. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 260
Pagina 58
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

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Ma non può essere, non si capisce, perché la residenza guarda anche... (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 261
Pagina 58
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Ma se la residenza va da due anni a un giorno...

Intervento n. 268
Pagina 58
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

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Ma la residenza va da 2 anni a 4 anni. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 277
Pagina 60
Punto 10

Modifica dei punteggi ed integrazione delle condizioni

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Leggi intervento

Si tratta, da quello che ho capito, di punteggi aggiuntivi. Ovviamente c'è il limite degli 8 punti massimi, come abbiamo detto più volte in Commissione, per la situazione individuale del singolo concorrente, cioè il singolo concorrente non può ottenere più di 8 punti. I criteri sono cumulabili fra di loro fino a un massimo di 8 punti.

30 luglio 2013

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 703
Pagina 150
Punto 12

Modifiche allo Statuto di ASM Rovigo SpA

Dirigente Servizi Pubblici Locali

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Il parere tecnico, a parte che abbiamo dovuto può ricostruire nel senso che ha riferimento ai casi in cui è richiesta la preventiva autorizzazione dell’assemblea per determinate operazioni di competenza dell’amministratore unico del CdA, almeno io così lo leggo. L’emendamento dice che in questo caso la preventiva autorizzazione deve essere preceduta dalla deliberazione del consiglio comunale almeno 60 giorni prima della data presunta della conclusione dell’operazione stessa.

Ma in realtà le operazioni oggetto di autorizzazione, come vedremo poi in un emendamento successivo, non sono necessariamente di competenza del consiglio comunale, perché il consiglio comunale ha competenza per atti di natura strategica; nell’elenco degli atti che devono essere preventivamente autorizzabili, non ci sono necessariamente atti di natura strategica, quindi qui si va ad attribuire al consiglio comunale una competenza e non può spettare al consiglio comunale perché si tratta di atti di natura gestionale che competono eventualmente alla giunta ad autorizzare, perché le competenze del consiglio comunale sono competente tassative che devono essere limitate ad atti di carattere strategico anche quando si tratta di società partecipate.

25 giugno 2013

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 60
Pagine 17–18
Punto 6

Criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, anno 2013 - Servizio asilo nido e nido integrato

Dirigente Servizi alla Persona

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Come è stato spiegato in Commissione, come ha spiegato, appunto, il collega Volinia, il passaggio fondamentale è quello ovviamente del reddito all’Isee, l’Isee, appunto l’indicatore di situazione economica equivalente, sostanzialmente è una scala di equivalenza che deriva dalla divisione tra situazione economica, patrimonio, diviso un coefficiente, in base alla composizione del nucleo familiare e altre variabili.

La nostra ipotesi partiva… è quella di sostituire il sistema a fasce alla fine con una tariffa personalizzata, nel senso che con la formula chiamiamola algoritmica individuata, che rispecchia poi una curva progressiva di innalzamento della tariffa, l’obiettivo era quello di alleggerire il peso sulle fasce più deboli, quelle dai 5000 diciamo in giù ovviamente, e spalmare però ovviamente il carico poi delle tariffe sulle fasce più alte.

Abbiamo fatto una simulazione ovviamente con i dati che avevamo a disposizione, avevamo un campione di 40 Isee acquisite su 120 famiglie frequentanti il nido, però dei dati acquisiti abbiamo potuto vedere che partendo dai € 5.000 che pagano sui 135 euro rispetto ai 190 attuali, si arriva a circa € 20.000 dove c’è un vantaggio per le famiglie, per poi recuperare diciamo questo deficit, chiamiamolo così, sulle fasce dei 20.000 ai € 25.000, tant’è vero che i 25 euro di Isee arriva a € 325 di tariffa, quindi un aumento diciamo di € 70 rispetto agli attuali 250.

Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 25 Giugno 2013 18 Questa qui è una proiezione cercando di mantenere inalterato il gettito delle entrate e nel contempo, visto che è una misura che viene applicata in questo momento senza comunque dei dati certi, nel senso che Isee non ne abbiamo più di tanti, anche per garantire non una rivoluzione all’interno delle tariffe, ma un assestamento tale da poter comunque conservare, appunto, il gettito delle entrate, ecco.

29 gennaio 2013

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 268
Pagina 70
Punto 8

Tariffa per utilizzo deposito/sala obitoriale previa richiesta dei familiari, ai sensi art. 15 L.R. n. 18/2010 ed approvazione Convenzione con Azienda ULSS n. 18

Dirigente Servizi Sociali

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Il caso del Consigliere Ongaro però è diverso un po’ da quello che è oggetto della convenzione, nel senso che se si tratta di una persona indigente, quindi che non ha mezzi economici, viene fatta la segnalazione in quel caso lì dall’ospedale ai Servizi Sociali che effettuano un’indagine sulla situazione economico-familiare della persona e dopo, se c’è la necessità che il Comune intervenga, fa la segnalazione all’ASM che effettua il funerale e lì paga il Comune.

Quindi in quel caso lì, come è stato fatto, poi è intervenuto il Comune, nel caso concreto era una persona dove non c’erano familiari per cui c’è stato una... c’era un familiare, mi pare, lontano e quindi c’è stata una perdita di tempo per sapere chi doveva rispondere, ecco. Non so se ho risposto. (Voce incomprensibile dall'Aula)

Intervento n. 269
Pagina 70
Punto 8

Tariffa per utilizzo deposito/sala obitoriale previa richiesta dei familiari, ai sensi art. 15 L.R. n. 18/2010 ed approvazione Convenzione con Azienda ULSS n. 18

Dirigente Servizi Sociali

Leggi intervento

Se c’è una situazione di indigenza paga il Comune come in tanti altri casi, cioè come nel funerale sociale paga il Comune così anche quella quota lì eventualmente viene pagata... se... il funerale sociale viene pagato dal Comune, invece, diciamo, quella tariffa del deposito, come ha detto l’Assessore nella relazione, trattandosi di indigenti è già inclusa in un contratto di servizio integrato nel 2008 con l’ASM SpA ed è a carico dell’ASM così come anche chi muore nella pubblica via, è già oggetto di un contratto di servizio con ASM.

È convinto o perplesso?

Come leggere questi numeri. Il numero degli interventi dipende dalle sedute e dai verbali attualmente acquisiti. I ruoli di Presidenza possono inoltre generare numerosi interventi procedurali: per questo Lente Civica non li usa come classifica di attività politica.