Approvazione della decima variante parziale al piano degli interventi
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Passo in rassegna le tre osservazioni, facendo una breve introduzione.
Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.
Come indicati nelle fonti acquisite.
Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.
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Passo in rassegna le tre osservazioni, facendo una breve introduzione.
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Faccio una breve introduzione.
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Come stavo dicendo, le tre osservazioni riguardano tutte e tre l'ambito della Città Giardino, oggetto puntuale della variante parziale al piano degli interventi che stiamo per approvare.
Quindi tutte e tre le osservazioni hanno grosso modo la stesse tipologia di richiesta; in particolar modo si richiede di riportare la distanza dal confine originaria del piano di lottizzazione dai 5 metri introdotti da questa variante ai 2,70 metri, in allineamento con gli edifici esistenti; si richiede di aumentare l'altezza degli edifici di progetto sempre lungo Via Viernheim, portandola da 10 metri e mezzo a 15 metri; e si richiede puntualmente di monetizzare parcheggi, di consentire di individuare nuovi posti auto con la stessa variante.
Il professionista incaricato dalla variante, l’Architetto Marisa Fantin, ha contro dedotto le tre osservazioni, dando il proprio parere tecnico di controdeduzione sulle osservazioni che sono pervenute. Ora procederò alla lettura sintetica delle tre osservazioni per una.
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Benissimo. La prima osservazione è pervenuta da parte di Elvis Mulellari per conto di MC Servizi Immobiliari. La richiesta in un'unica osservazione è suddivisa in quattro richieste sostanzialmente.
La prima richiesta avanzata dalla ditta è di riportare, secondo il piano di lottizzazione previgente, i 2,70 metri a 1,70 metri la distanza dal confine su Via Viernheim e più in generale su tutti i lotti che confinano su strada, garantendo comunque la distanza minima di 5 metri dalla carreggiata. La seconda richiesta riguarda la possibilità di preservare il parcheggio residenziale ad uso esclusivo di fronte all'ingresso carraio delle residenze, con ingresso indipendente nel lotto o davanti ai garage.
La terza richiesta riguarda la possibilità di trasformare i posti auto commerciali di piano relativi ad un singolo lotto, se viene realizzato solo volume residenziale e non commerciale. La quarta richiesta contenuta nell’osservazione riguarda l'incremento dell'altezza massima degli edifici per i lotti 18 e 26 da 10 metri e mezzo a 15 metri. Il professionista ha contro dedotto tecnicamente sull'osservazione nel merito come segue.
Sulla prima richiesta viene parzialmente accolta e si ritiene che la conferma della precedente distanza di 2,70 metri su Via Viernheim, quindi esclusivamente su Via Viernheim, sia coerente con le parti già realizzate e rafforzi l'allineamento di fabbricati lungo la strada, in quanto esistono già dei fabbricati lungo Via Viernheim che sono già edificati secondo questa distanza. Quindi si inserisce tale previsione nella scheda urbanistica n. 3, aggiornandola e reintroducendo i 2,70 metri sostanzialmente.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, il professionista ha contro dedotto di non accogliere quanto richiesto, in quanto le modalità di previsione e di conferimento degli spazi a parcheggi devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente. Pertanto eventuali possibilità di deroga saranno applicate se e quando previsto dalla normativa, basti pensare anche al Codice della Strada ad esempio.
Qualora ricorra il caso del ricorso alla monetizzazione dei posti auto per ricavare gli accessi ai lotti, il posto auto eliminato assume la qualifica di strada, quindi non può diventare proprietà privata; se si elimina il posto auto perché si ha il requisito per monetizzarlo, questo non può diventare uno spazio privato ma assume la qualifica di strada.
Per quanto riguarda la terza richiesta, chi ha la possibilità di trasformare i posti auto commerciali di piano, anche questa richiesta non viene accolta in quanto la questione del reperimento degli standard a parcheggio è già disciplinata dalla normativa statale e regionale e dalle norme del PI, soprattutto nelle modalità di adozione di questa variante parziale, che ha già individuato la casistica entro cui è possibile richiedere la monetizzazione degli standard a parcheggio.
La scheda normativa relativa alla zona di interesse precisa già le modalità da rispettare per la verifica di posti auto.
Il caso citato nell'osservazione comporta che, qualora vi sia l'impegno a non realizzare su un determinato lotto una quota parte di volume a destinazione commerciale, né prevedere in futuro il cambio di destinazione d'uso, la verifica di dotazione a standard porterebbe una superficie inferiore a quella a suo tempo calcolata e quindi con un conseguente deficit di standard urbanistico che non possiamo ritenere tecnicamente sostenibile.
Per quanto riguarda invece l'ultima richiesta, che riguarda l'aumento dell'altezza da 10,50 metri a 15 metri, il professionista ha contro dedotto che, limitatamente a Via Viernheim, si ritiene che un incremento delle altezze porti una tipologia edilizia più urbana coerente con l'effetto di viale che il progetto intende conseguire, e quindi si ritiene accoglibile la proposta di riportare a 15 metri l’altezza dei fabbricati, limitatamente lungo Via Viernheim.
Quindi complessivamente l'osservazione è ritenuta parzialmente accolta nei termini e secondo i contenuti che vi ho appena citato dal parere tecnico.
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L’osservazione n. 2 è stata presentata da parte di Milan Fabrizio per conto della Società Costruzioni Milan Srl. La richiesta, o meglio l'osservazione, in questo caso riguarda due punti.
Il primo, anche in questo caso, riportare come da previgente piano la distanza di 2,70 metri dal confine lungo Via Viernheim. Questa modifica è richiesta per consentire lo sfruttamento di parametri edificatori previsti per i singoli lotti.
Il secondo punto dell'osservazione riguarda la possibilità di prevedere un nuovo accesso carraio lungo Via Viernheim per accedere al lotto di proprietà, utilizzando l'eccedenza dei posti auto derivante dalla richiesta di conversione del volume commerciale, direzionale e residenziale.
Il progettista nel merito ha contro dedotto tecnicamente sul primo punto accogliendo l'osservazione, quindi si ritiene che la conferma della precedente distanza di 2,70 metri lungo Via Viernheim sia coerente con le parti già realizzate e rafforzi l’allineamento di fabbricati lungo la strada.
In merito al secondo punto, il professionista incaricato ha ritenuto, condividendo ovviamente con gli uffici, di non accogliere l'osservazione riferita alla possibilità quindi di individuare nuovi accessi carrai con la variante al PI, proprio perché la scheda normativa relativa alla zona precisa già le modalità da rispettare per la verifica dei posti auto e, con il recepimento della normativa del piano attuato nel piano degli interventi, si supera proprio la normativa di dettaglio che era quella deputata a individuare nuovi accessi carrai.
Quindi nuovi accessi si potranno individuare, se del caso, in fase edilizia, conformemente al Codice della Strada e alla normativa urbanistico edilizia. Quindi il secondo punto non è accolto. Quindi complessivamente l’osservazione è parzialmente accolta.
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Osservazione numero 3 che è pervenuta da Elvis Mulellari per conto di MC Servizi Immobiliari Srl. L’osservazione è divisa in quattro punti. Il primo punto anche qui richiede di riportare, come da previgente piano, la distanza di 2,70 metri, distanza dal confine su Via Viernheim, più in generale sui lotti che confinano su strada, garantendo la distanza minima di 5 metri dalla carreggiata, computando piste ciclabili e parcheggi.
La seconda richiesta osservazione riguarda il mappale 1516, ovvero lotto 26 del piano di lottizzazione, dove si richiede la possibilità di ricavare due accessi carrai aggiuntivi e di realizzare quattro manufatti distinti. Il terzo punto per lo stesso mappale richiede di utilizzare il piano terra, il piano ultimo come superficie commerciale ad uso ricettivo.
Il quarto punto dell'osservazione richiede invece di incrementare l'altezza massima degli edifici, anche qui sempre per il mappale è ricompreso lungo Via Viernheim, portandola da 10 metri e mezzo a 12,50 metri.
Il progettista incaricato, assieme agli uffici, ha contro dedotto tecnicamente nel merito relativamente al primo punto, ritenendolo parzialmente accoglibile, in quanto si ritiene di confermare la precedente distanza di 2,70 metri esclusivamente lungo Via Viernheim e non allargando invece la distanza di 2,70 metri su tutte le strade.
Questo perché appunto si vuole dare coerenza con quanto già edificato lungo la stessa via, visto quanto già realizzato, tenendo conto che l'impianto urbanistico della zona non si ritiene di estendere la riduzione della distanza a tutta l'area disciplinata dalla scheda.
Relativamente al secondo punto, anche qui il professionista ha ritenuto di accogliere tecnicamente parzialmente la richiesta, ovvero la nuova disciplina urbanistica introdotta con la variante disciplina l'area come ZTO C1-D e non più soggetta a piano urbanistico attuativo. Pertanto gli accessi carrai sono soggetti al rispetto della normativa generale e di quanto indicato dal Codice della Strada.
Per quanto attiene la possibilità di realizzare quattro blocchi anziché l'edificio a corte indicato nel piano attuativo, si conferma che essendo il PUA attuato, l'area attualmente è disciplinata dalla scheda urbanistica 3, che non entra nel merito delle sagome e dei fabbricati. La tabella contenuta indica le tipologie ammesse per ciascun lotto, ma non il numero di fabbricati realizzabili che, nel rispetto delle distanze minime stabilite per legge, è demandato al progetto edilizio.
Al fine di evitare difficoltà interpretative, si integra la scheda urbanistica n. 3, precisando tale aspetto. Sostanzialmente il professionista ha integrato la scheda urbanistica specificando che la tipologia edilizia non entra nel merito di quanti fabbricati si possano realizzare.
Questo perché è demandato alla discrezionalità progettuale in fase edilizia. Il punto n. 3 dell'osservazione, anche qui tecnicamente è parzialmente accoglibile, in quanto non si accoglie l'introduzione di una norma specifica per il lotto oggetto dell’osservazione, ma si precisa che la scheda normativa e le norme tecniche consentono già la destinazione commerciale ricettiva a qualsiasi piano dell'edificio.
Quindi non è necessario modificare sostanzialmente quanto è già previsto. Il quarto punto invece, coerentemente con le precedenti osservazioni viene accolto; limitatamente quindi a Via Viernheim si ritiene che un incremento delle altezze porti una tipologia edilizia più urbana e quindi si ritiene tecnicamente assentibile garantire e portare le altezze massime lungo la stessa via a 15 metri, coerentemente con le precedenti osservazioni. Quindi complessivamente è parzialmente accolta l’osservazione numero 3.
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L’osservazione n. 1 è stata presentata dall'Associazione WWF provinciale di Rovigo ed è stata acquisita a protocollo 9236 dell’8 febbraio 2021. Io farò una breve sintesi.
L’osservazione osservava quanto segue: se l’Amministrazione Comunale non avesse gli strumenti per determinare una superficie da destinare a consumo inferiore a quella indicata negli elaborati, area 84 ettari, e se tale quantità risponda effettivamente al minor suolo sfruttabile entro i termini di legge.
La seconda richiesta, sempre nella stessa osservazione, era di effettuare un'attenta analisi del consolidato, i cui ambiti includano grandi lottizzazioni ancora in larga parte inutilizzate e che richiederebbero per altro urgenti interventi di compensazione e mitigazione ambientale.
Sempre la stessa osservazione chiede di promuovere il recupero e l'utilizzo dell’esistente, attraverso il recupero e l'efficientamento energetico del costruito e la diversa classificazione dei terreni edificabili che non sono ancora stati occupati.
Questa osservazione, per quanto di competenza nostra, è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile; in particolar modo il primo punto è stato ritenuto pertinente ma non accoglibile in quanto noi non abbiamo, tecnicamente sarebbe stato insostenibile da parte nostra giustificare un quantitativo diverso da quello che è stato assegnato dalla Regione Veneto, con un apposito provvedimento che è stato fatto appositamente per il Comune di Rovigo, che ha assegnato 84 ettari.
Le altre due richieste invece sono state ritenute non pertinenti e conseguentemente non accoglibili in quanto riguardanti tematiche che verranno affrontate con il piano degli interventi, e quindi non oggetto della variante al PAT di cui trattasi che, tra l'altro sottolineo, ha seguito un iter semplificato e diverso rispetto a quello ordinario che solitamente impone la Legge Regionale 11/2004. Quindi la prima osservazione è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 2 è stata presentata dalla ditta GLG Investimenti Srl, acquisita a protocollo 16757 dell’8 marzo 2021. L'osservazione in sintesi chiede quanto segue: chiede l'inserimento di un'area di circa 25.805 metri quadrati, siamo in Via Lina Merlin, tanto per capirci, classificata dal vigente PRG di Rovigo come zona ZTO E2 agricola normale.
Chiede che sia inserita all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come individuati ai sensi della Legge Regionale 14, quindi con questa variante di adeguamento. Chiede altresì che gli stessi fabbricati insistenti su quest'area, classificati in zona agricola, già oggetto di una variante specifica al PRG del 2003, che ha riguardato l'individuazione di edifici non più funzionali alla condizione del fondo, chiede che questi edifici vengano classificati come opere incongrue.
La valutazione tecnica da parte degli uffici anche in questo caso ha portato a ritenere l'osservazione tecnicamente non accoglibile: in merito al primo punto, perché l'inserimento di detta area all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata non risponde alle motivazioni sostanzialmente e ai principi che inducono a fare questa perimetrazione ai sensi di legge.
Vi do la definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata, anche perché poi andremo via più svelti su altre osservazioni successive che saranno simili a questa qua.
La legge dice che “Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato i nuclei insediativi in zona agricola”.
A questa si è aggiunta poi la successiva DGR 668 del 15 maggio 2018, che ha fatto invito ai Comuni di precisare che la perimetrazione degli ambiti deve fare esclusivamente riferimento alla zonizzazione dello strumento urbanistico di riferimento, che nel nostro caso è il PRG, che è divenuto primo P.I. con l'approvazione del PAT per le parti non in contrasto. Di tal sì che questa osservazione, proprio perché non conforme rispetto a questa definizione di consolidata, non è accoglibile.
La seconda richiesta non è stata ritenuta pertinente in quanto non oggetto di variante con questa variante semplificata, quindi l'inserimento di opere incongrue non è oggetto della variante al PAT che stiamo e discutendo ora. Quindi l’osservazione è tecnicamente non accoglibile.
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L'osservazione n. 3 è stata presentata dalla Società Agricola VPS di Pavani Graziella. E’ stata acquisita a protocollo 17136 del 9 marzo 2021.
Questa osservazione fa riferimento ad un articolo, che è l'articolo 21 delle norme tecniche del PAT, vi dico già non oggetto della presente variante di adeguamento con iter semplificato, che si riferisce a meccanismi di compensazione per quelle aree individuate come attrezzature di maggior rilevanza di progetto dove, in luogo dell'esproprio, il Comune può compensare i proprietari gravati di questo vincolo per dette aree con crediti edilizi.
Nella fattispecie viene richiesto di modificare un comma di questo articolo, che è il comma 5, che testualmente recita “Ai fini dell'elaborazione del P.I., verrà emesso un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di dette aree che sono ritenute necessarie per il miglioramento della qualità e pertanto alle stesse si applica l'articolo 36 della Legge Regionale 11”, che è quella che concerne i crediti edilizi.
“I proprietari potranno cedere le aree a fronte dell'attribuzione di crediti edilizi nella misura dello 0,30 metri cubi su metro quadro di superficie territoriale. Per quanto riguarda le aree per attrezzature di maggiore rilevanza di progetto comprese nell’ATO 3 e 4, il credito edilizio potrà essere superiore a metri cubi su metro quadro 0,30 a fronte di accordi di programma funzionali alle esigenze di miglioramento e integrazione di servizi”.
L’istante chiede sostanzialmente che questo articolo venga modificato al fine di poter riutilizzare la capacità edificatoria derivante da questi crediti per gli ATO n. 3 e 4 all'interno della stessa zona. Questo per evitare il dover andare a ricercare aree di atterraggio di soggetti terzi, che potrebbe allungare le fasi di conclusione di questi accordi di programma.
L'osservazione è stata ritenuta anche in questo caso non accoglibile in quanto non pertinente con gli oggetti dalla variante. Ricordo che è una variante di carattere semplificato, che è meramente finalizzata a recepire i contenuti derivanti dalla legge 14/2017 e dalla DGR 668/2018, quindi è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 4 è stata presentata da ANCE Rovigo ed è stata acquisita al protocollo 17228 del 9 marzo 2021.
L'osservazione in sintesi ravvisa l'illegittimità del meccanismo di compensazione del consumo di suolo introdotto dall'articolo 34 delle novellate norme tecniche della variante di adeguamento alla legge regionale 14/2017 e la DGRV 668/2018 adottata in quanto, con detto meccanismo di bilanciamento tra le superfici aggiunte e quelle sottratte al consolidato, si anticipa di fatto sin da subito l'obbligo del consumo di suolo zero previsto invece dalla legge regionale con orizzonte temporale all'anno 2050.
L'osservazione evidenzia inoltre che intervenire con una disposizione normativa che preveda tale meccanismo compensativo significa alterare gli esiti della valutazione ambientale strategica, ai quali il PAT è stato sottoposto nell'ambito del relativo processo formativo; valutazione alla quale la variante di adeguamento in esame è stata sottratta solo laddove si limiti a recepire la quantità di suolo consumabile assegnata.
A tal proposito quindi viene richiesta una revisione dell'articolo 34 della norma tecnica di variante, prevedendo in via alternativa lo stralcio delle lettere A e B dello stesso comma, ovvero una riscrittura dell'articolo 34.4, che sostanzialmente prevede di non prevedere più un obbligo del meccanismo compensativo, ma di prevedere una possibilità di valutazione demandata al piano degli interventi.
La valutazione tecnica che hanno condotto gli uffici si è basata principalmente anche in questo caso, ma ancor di più in questo caso qua particolare, sulla natura della variante stessa, che è una variante semplificata, che non segue l'iter più articolato previsto per l'adozione e approvazione del piano di assetto del territorio ai sensi della Legge Regionale 11/2004 e si è basata anche sul fatto che questa variante non ha redatto la valutazione ambientale strategica in ragione di un apposito provvedimento regionale che è la DGRV 1366/2018, che prevedeva la possibilità di non redigere la valutazione ambientale strategica laddove il Comune andasse sostanzialmente a fare la variante di adeguamento recependo i contenuti propri della Legge Regionale 14 e del provvedimento che ha assegnato la quantità massima del consumo di suolo.
Quindi la variante che noi abbiamo adottato non è entrata nel merito delle altre azioni strategiche del PAT, di cui Rovigo è già dotata; di conseguenza noi non siamo andati sostanzialmente a incidere su queste azioni strategiche, proprio perché abbiamo fatto una variante di tipo semplificato.
Aver introdotto un articolo e una previsione di questa portata che prevedesse un obbligo di compensazione, avrebbe voluto dire mettere in discussione, rimettere in discussione le altre azioni strategiche del PAT vigente, che non sono state oggetto di questa variante qua adottata.
Di conseguenza il ché avrebbe comportato redigere non solo la valutazione ambientale strategica, ma anche fare una nuova procedura di variante al PAT, ma con le procedure ordinarie dalla Legge 11, che sono molto più articolate e molto più complesse. Quindi questo ci ha portato a ritenere non uno stralcio completo dell'articolo e del comma richiamato, il 34.4, ma una sua riscrittura, correggendo sostanzialmente un po’ la parte di sintassi relativa al testo proposto da ANCE, ma proponendo un testo che vi leggo ora.
Quindi sostanzialmente l'articolo 34.4 verrebbe riformulato nella sintassi secondo il testo proposto: “Nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede: alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti con decreto del Direttore della pianificazione territoriale n.
157 del 9 ottobre 2019; all'attivazione di procedure di evidenza pubblica a cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori pubblici e privati interessati per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie del PAT, risultino idonei in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.
Il P.I., piano degli interventi, potrà prevedere modalità di bilanciamento tra le nuove superfici aggiunte al consolidato e quelle da esso eliminate, con effetto di limitare il consumo di suolo, nonché modalità di compensazione del consumo di suolo che agevolino complessivamente l'invarianza della permeabilità dei suoli, attuata tramite la rinaturalizzazione, come definita dall'articolo 2 della Legge Regionale 14/2019, e al paragrafo 3.1.2 dell'allegato A alla DGR 263/2020, di un'equivalente superficie oppure, in alternativa, mediante la trasformazione di un'area situata all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla Legge Regionale 14/2017, da area edificabile ad altra destinazione, che di fatto ne impedisca l'impermeabilizzazione.
Detta compensazione potrà avvenire sulla base delle superfici dei relativi coefficienti di deflusso, indipendentemente dalla volumetria realizzabile. Dette modalità di bilanciamento e compensazione potranno essere considerate quale beneficio pubblico nelle procedure di cui alla precedente lettera B”. Conseguentemente noi abbiamo parzialmente accolto l’osservazione proposta, con una riscrittura del testo secondo la proposta che vi ho appena letto.
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L’osservazione n. 5 è stata presentata da Benazzo Maurizio ed acquisita a protocollo 17553 del 10 marzo 2021. L’osservazione riguarda un'area di circa 25.000 metri quadrati sita in Via Zuccherificio.
Chiede l'istante che anche quest'area sia ricompresa all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. L’esito dell'istruttoria tecnica ha portato a considerare la richiesta di osservazione tecnicamente non accoglibile, in quanto l'area di cui trattasi è classificata dal PRG attualmente come area non pianificata; è un’ex area per verde sportivo attrezzato, non realizzata, non attuata, per la quale è intervenuta la decadenza.
Seguendo la definizione di consolidata che ho descritto poc'anzi, questa situazione di fatto, di urbanistica, non consente l'inserimento all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Pertanto la richiesta è tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 6 è stata presentata da Perlari Sandro, per conto di Perlari Sandro Srl e Pyper Srl, acquisita a protocollo 17597 del 10 marzo 2021. In questo caso l’istante chiede di inserire all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata una porzione di area afferente un'attività di deposito gas GPL, già oggetto di una variante al Piano Regolatore del 99, finalizzata all'individuazione di attività economiche situate in difformità rispetto allo strumento urbanistico.
La porzione di area per la quale richiede l'inserimento nella consolidata è un'area agricola. Quindi anche in questo caso l'osservazione è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile a seguito della definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata che nella fattispecie hanno riguardato l'inserimento soltanto degli ambiti strettamente attinenti la scheda dell’attività economica approvata. Quindi l'osservazione è tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 7 è stata presentata da Rubello Gabriella ed acquisita a protocollo 17911 dell’11 marzo 2021. Anche in questo caso l’istante fa riferimento a un'area di circa 5.500 metri quadri ubicata nella frazione di Sant'Apollinare, siamo all'altezza di Via Martiri Belfiore.
L’area è attualmente occupata da alcuni fabbricati in disuso ed è classificata dal PRG vigente anche in questo caso come area non pianificata, ovvero è un’ex area destinata a verde pubblico a livello urbano, per la quale è intervenuta la decadenza ai sensi dell'articolo 33 della Legge 11. Di tal ché, come per la precedente osservazione, questa situazione urbanistica impedisce l'inserimento di detta area all'interno della perimetrazione della consolidata.
Quindi anche in questo caso l'osservazione è pertinente ma non tecnicamente acquisibile.
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L’osservazione n. 8 è stata presentata da Degli Esposti Romeo ed acquisita a protocollo 18308 del 12 marzo 2021. In questo caso la richiesta fa riferimento ad un articolo delle norme tecniche del PAT vigente, che è l'articolo 12, che praticamente disciplina il progetto strategico Urban Labor.
In particolar modo l'osservazione richiede di stralciare l'articolo 12.1 delle direttive e alcune parti dell'articolo 12.2 prescrizioni e vincoli, formulando una norma che rinvia al piano degli interventi la previsione sia del modello di sviluppo dell'area, sia delle procedure da adottare per l'attuazione degli interventi previsti.
L’osservazione è stata ritenuta non pertinente e non accoglibile in quanto non coerente con gli obiettivi di questa variante qua, finalizzati al mero adeguamento alla Legge Regionale 14 sul contenimento del consumo di suolo. Quindi l'osservazione è stata ritenuta non pertinente e tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 9 è una delle osservazioni pervenute fuori termine, avanzata da Ritrovato Michele e San Jiunjian, acquisita a protocollo 19215 delle 16 marzo 2021. In questo caso la richiesta riguarda un'area sita a Borsea in Via Giacomo Matteotti, è classificata parte come zona E3 agricola mista, e parte come zona E4 agricola diffuso a carattere insediativo.
L'istante chiede una modifica della tavola 4 della trasformabilità del PAT, al fine di estendere l'ambito di edificazione diffusa e ricomprendere una porzione attualmente non inclusa all'interno di questi ambiti. L'osservazione è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile in quanto non pertinente con l'oggetto di questa variante, che non ha avuto ad oggetto la rivisitazione delle altre azioni strategiche del PAT vigente e approvato. Quindi l'osservazione è tecnicamente non accoglibile.
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L’osservazione n. 10 è stata presentata da Elettro Costruzioni Rovigo Srl e acquisita a protocollo 74802 del 19 ottobre 2021. In questo caso, anche come in altre precedenti, la richiesta riguarda un'area, siamo a Sarzana in Via Dei Mille, parte zona agricola ZTO E2, e parte ZTO E4 agricola diffusa a carattere insediativo.
Si richiede di ampliare l’ambito di urbanizzazione consolidata al fine di ricomprendere anche la porzione in proprietà sita in zona agricola. Come per le precedenti richieste, anche questa richiesta è stata ritenuta non accoglibile, in quanto non coerente con i principi che hanno portato alla definizione di detti ambiti di consolidata. Quindi l'osservazione è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile.