Grazie. Provo a fornire alcuni chiarimenti che sono stati chiesti dagli interventi precedenti. Ho cercato di prendere nota, e chiedo scusa se magari qualcosa mi scappa e anticipo subito che non c'è nessuna volontà di interloquire, ma se magari qualcosa non dovesse essere coperto, chiedo ai signori Consiglieri se magari possono reiterare la domanda, con il permesso della Presidente.
Una brevissima premessa su alcune motivazioni, non politiche, non economiche, che portano alle decisioni che prendiamo oggi; decisioni che prendiamo oggi che sono fondamentalmente due. La prima è quella di una modifica statutaria, che ha vari aspetti, come il passaggio da Società per Azioni a Società a responsabilità limitata, la motivazione è legata ad una diminuzione importante di costi di gestione, ma soprattutto una variazione dell'oggetto sociale. Perché questa cosa si rende necessaria?
E’ già stato chiarito in Commissione, però per completezza informativa magari faccio un passaggio anche qui e vi porto via veramente pochi secondi. Il tema è il seguente. Lo Statuto di CEN.SER. prevede che questa sia una Società a controllo pubblico.
In realtà non lo è, nel senso che quando si parla di controllo pubblico, se il controllo pubblico non è in capo ad un unico soggetto, ma è in capo a più soggetti, dovrebbe essere presente un ulteriore passaggio, che però non è mai stato implementato nell'ambito del CEN.SER. L’ulteriore passaggio è la presenza di un patto parasociale, che vincoli i Soci pubblici a votare sempre tutti assieme.
In assenza di questo patto parasociale che vincoli i Soci pubblici a votare sempre tutti assieme, quindi ad esercitare effettivamente un controllo pubblico, la situazione è molto delicata e in qualche maniera non è detto che, di fronte ad un approfondimento da parte di un Giudice di natura contabile, questa società effettivamente possa essere considerata già oggi una società a controllo pubblico.
Inoltre va segnalato il fatto che, come ha giustamente è già stato ricordato, Fondazione CARIPARO, essendo una Fondazione di origine bancaria, è un Ente che formalmente è privato, cosa riconosciuta da una sentenza della Corte Costituzionale del 2003 che ha ripreso la Legge Ciampi, ma è un soggetto che è inibito dallo svolgere attività di natura commerciale per legge e che quindi può muoversi esclusivamente nell'ambito delle linee di intervento che sono stabilite da un soggetto che lo regola, che è il Ministero delle Economie e delle Finanze.
Quindi è un soggetto che è regolamentato, che non può svolgere attività di natura commerciale. Questa cosa è bene che venga messa chiaramente in evidenza. Quando una qualsiasi Fondazione di origine bancaria ha la necessità di gestire dal punto di vista privatistico o commerciale delle proprietà, ad esempio delle proprietà immobiliari, non lo può fare in maniera diretta, ma lo deve fare in maniera indiretta attraverso una Società che è definita Società strumentale.
Anche la definizione stessa di Società strumentale è una definizione che è regolata dal Ministero delle Economie e delle Finanze; nel caso di Fondazione CARIPARO la Società strumentale è una Società che è detenuta al 100% da Fondazione CARIPARO, che è Auxilia. Quindi Auxilia per esempio è la proprietaria anche del Palazzo del Monte di Pietà, dove ha sede la Fondazione CARIPARO, per i motivi che dicevamo prima.
Auxilia è la proprietaria di quel famoso terreno che poi sarà oggetto, se il Consiglio Comunale deciderà di procedere con l'approvazione di questa operazione, di conferimento. E Auxilia è diventata proprietaria di quel terreno a seguito di una cessione fatta dal CEN.SER. nel 2003. Quindi si sta riconferendo una cosa che Auxilia, e quindi Fondazione CARIPARO che detiene Auxilia al 100%, aveva già acquisito nel 2003.
Le motivazioni per cui questa vendita era stata fatta risalgono alla notte dei tempi e non è il caso di riprenderla.
Si possono dire varie cose su questi aspetti, però va segnalato che, sulla base delle documentazioni che ci sono state fornite, mentre il valore di conferimento in questo momento è stimato, ma ripeto è una stima perché poi, come giustamente è stato ricordato, dovrà essere verificato con un'ulteriore perizia che debba essere riconosciuto da tutti i potenziali Soci a 171 euro al metro quadro; all'epoca nel 2003 quello stesso terreno, più un'altra parte di terreno dove poi è stato costruito lo studentato, era stato valutato 251 euro al metro quadro.
Queste sono grosso modo le cifre. Detto questo, la situazione economica del CEN.SER. è stata definita, è abbastanza nota. CEN.SER., è giusto ricordare, che insiste all'interno di un comparto che è stato riconosciuto come un'area di interesse strategico regionale sulla base della definizione della Legge Regionale 11/2004 e quest’area è stata riconosciuta come un'area di interesse strategico regionale a valenza provinciale con l'approvazione del PTCR nel 2009.
Quell’area lì, che è molto più ampia rispetto alla proprietà del CEN.SER., è un'area in cui lo strumento urbanistico fondamentale è uno strumento urbanistico regionale, che limita le possibilità di utilizzo dell'area stessa. Quindi sull’area Urban Labor, di fatto sull'area del CEN.SER., è possibile edificare esclusivamente con finalità di natura direzionale o finalità collegate alle attività di ricerca scientifica o di istruzione. Questo è il quadro di riferimento.
Quindi non è possibile costruire appartamenti, giusto per essere chiari su questa roba qua, e qualsiasi variazione delle attuali configurazioni, in particolare in questo momento sto facendo riferimento alla volumetria che è appoggiata sul terreno di proprietà di Auxilia, che idealmente dovrebbe essere conferito, e un eventuale spostamento in un'altra area, sempre di proprietà di CEN.SER., è possibile se e solo se avviene una valutazione positiva nell'ambito di una Conferenza di Servizi che ha tre soggetti coinvolti, cioè la Regione che è il titolare dello strumento urbanistico principale, la Provincia che è il soggetto che ha un interesse perché l'area è riconosciuta di valenza strategica regionale ma di interesse provinciale, e il Comune di Rovigo perché ovviamente insiste sul Comune Rovigo.
Quindi non c'è nessuna possibilità che noi in questo momento stiamo decidendo il destino di qualsiasi variazione di natura urbanistica. Questo è il motivo per cui è stata giustamente richiesta anche quella precisazione, e la precisazione è stata data esattamente in questi termini.
E’ giusto ribadire il fatto che la possibilità di uno spostamento di cubatura da un'area che in questo momento già ce l'ha, a un'area che in questo momento invece è agricola, è quindi uno spostamento in termini di potenziale volumetria, non di creazione ex novo.
Questa cosa è un altro tema assolutamente rilevante: non stiamo parlando in alcun modo di una creazione di volumetria o comunque di aree edificabili ex novo, ma eventualmente il trasferimento di potenziale edificatorio da un'area che in questo momento è un’area privata di Auxilia, che quindi avrebbe già potuto costruire, se avesse voluto, perché nessuno glielo poteva impedire, perché il titolo creditizio era già inserito all'interno del consolidato.
Auxilia/Fondazione intende conferire questo terreno e contemporaneamente rinunciare su quel terreno lì a qualsiasi attività di natura edificatoria. Perché potenzialmente può entrare in gioco la necessità di trasferire volumetria su un'altra area? Per questo motivo.
Come sapete, la Società in questo momento è in perdita.
Essendo una Società in perdita, e non avendo nessuna delle caratteristiche che consentano al Comune di Rovigo di mantenerla sic stantibus, come si dice in questi casi, all'interno del proprio perimetro consolidato, è necessario procedere alla dismissione a bocce ferme, quindi fino a quando la Società non ritorna - passatemi il termine, che non è del tutto corretto, però giusto per capirsi - in bonis, l’Amministrazione Comunale come un qualsiasi Ente Pubblico: a) non può partecipare ad aumenti di capitale per la messa in sicurezza dell’Ente, perché gli è impedito dalla normativa; b) è tenuto a inserire questa partecipazione qui tra le partecipazioni da dismettere; a maggior ragione dopo che il Collegio Sindacale della Società stessa ha riconosciuto l'assenza di continuità aziendale della Società.
Quindi noi a dicembre, quando andremo a rivedere il piano delle partecipate, dovremo necessariamente inserire questa partecipazione qui all'interno delle partecipazioni da dismettere. Questo a bocce ferme. E’ chiaro che se la Società è in bonis, la situazione cambia radicalmente.
La Società torna in bonis se e solo se c’è un aumento di capitale, ma è un po’ un corto circuito, nel senso che l'aumento di capitale lo può fare solo un Socio privato, perché nessun socio pubblico può parteciparvi, perché non sarebbe ammissibile da parte della Corte dei Conti partecipare in questi casi, ma se lo fa il Socio privato, il Socio privato acquisisce automaticamente la maggioranza assoluta della partecipazione azionaria.
Essendo la Fondazione CARIPARO tuttavia una Società privata sui generis, può acquisire il 51% di una Società privata, essa stessa privata, se e solo se questa Società non fa attività di natura commerciale, perché gli sarebbe impedito dalla normativa, in via prevalente, e quindi acquisisce le caratteristiche di Società strumentale.
Questo è il motivo per cui è necessario procedere a quella piccola modifica della ragione sociale contenuta all'interno dello Statuto, che consente da un lato che ci possa essere un aumento di capitale da parte di un soggetto privato; dall'altro che Fondazione possa riconoscere come Società strumentale una Società in cui sale al di sopra del 51% del capitale sociale. Questo per quanto riguarda la variazione dello Statuto. Possiamo noi rimanere all'interno della Società?
La questione è un po' complicata, per questo motivo. Esiste una sentenza del TAR, che fa riferimento ad una sentenza della Corte dei Conti, entrambe del Veneto del 2018, in base alla quale un Ente Pubblico non può essere Socio di una società in cui la partecipazione pubblica, e quindi l'interesse dell’Ente, è cosiddetto pulviscolare. Sentenza che è stata in parte ribaltata da un'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, la n.
578/2019, che ha da un lato chiarito che è inammissibile comunque entrare ex novo in una Società a prevalente capitale privato con l'acquisizione ex novo di una piccola partecipazione pubblica, perché questo comunque implicherebbe la necessità di fare un bando di gara, perché la scelta del partner privato a quel punto lì sarebbe una scelta che viene fatta ex novo. Non è questo il nostro caso chiaramente, perché noi siamo già Soci di quella Società lì.
La valutazione sulla possibilità effettiva di rimanere è una valutazione che va fatta con estrema attenzione, sulla base di questo combinato disposto di sentenze tra il TAR del Veneto e il Consiglio di Stato.
E’ un tema che quindi va affrontato con la giusta attenzione, che richiederà un approfondimento importante, che quindi noi saremo in grado di seguire nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi; faremo a valle di questo una valutazione effettiva sull'opportunità, sulla possibilità, sulla necessità di mantenere comunque una quota all'interno della Società nel caso in cui, a bocce ferme, la legge ce lo consenta, e quando parlo di “a bocce ferme”, significa che fondamentalmente la Società deve essere riportata in bonis, perché se a valle di tutto questo la Società non viene riportata in bonis, è evidente che noi comunque non potremmo rimanere lì dentro, cioè se la Società dovesse continuare a perdere, noi non potremmo rimanere lì dentro.
E’ chiaro che questo è un auspicio che nessuno di noi si può fare, non si fa. e quindi questo è il combinato disposto dello stato dell'arte in questo momento. Non so se ho risposto a tutte le domande.