Io considero sempre che ci sono dei principi ai quali bisogna attenersi. Tra questi principi fondamentale è quello della separazione… esatta individuazione e separazione delle competenze tra organi. Le funzioni degli organi sono disciplinate dalla legge; c’è una riserva di legge in materia, quindi il Consiglio deve pronunciarsi e deve, diciamo, svolgere i lavori limitatamente alla materia… deve deliberare limitatamente alle materie riservate al Consiglio.
La Giunta, per quanto riguarda… deve attenersi a quelle che sono le funzioni proprie della Giunta e del Sindaco e così via. C’è una riserva di legge. Perché, diciamo, sia assicurata la legittimità dell’azione amministrativa è necessario che gli organi svolgano le loro funzioni nell’ambito dei rispettivi… cioè, rispettando quello che è l’ambito di competenza.
Quindi, per quanto riguarda specificatamente il Consiglio, sappiamo che il Consiglio, sappiamo tutti che ha funzioni di indirizzo e di controllo ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico primo comma, e poi ha competenza deliberativa nelle materie specifiche che sono elencate nel secondo comma, pianificazione, programmazione e così via.
Le Commissioni Consiliari non sono un organo a sé, nella misura in cui sono uno strumento di cui si avvale il Consiglio Comunale per meglio svolgere i lavori, per meglio svolgere i lavori, quindi hanno un ruolo, una funzione consultiva.
Il loro parere è, diciamo, obbligatorio nella misura in cui è regolamentata l’acquisizione e non è vincolante, per cui il Consiglio, diciamo, può anche discostarsi dal parere della Commissione, però non bisogna mai dimenticare la natura delle Commissioni e il ruolo delle Commissioni, che è quello di essere un organo consultivo del Consiglio, e quindi i lavori devono rimanere nell’ambito della competenza stretta del Consiglio.
Per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e di controllo, vengono esercitate dai singoli Consiglieri, attraverso altri strumenti che sono la presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze, le proposte di ordini del giorno e anche l’attivazione di procedure per addivenire alla nomina di Commissioni di indagine e di inchiesta. Questo per quanto riguarda il controllo.
In più i Consiglieri, ogni Consigliere ha una funzione di controllo che esercita in qualsiasi momento, acquisendo direttamente dagli uffici tutte le informazioni di cui necessita per, diciamo, trarre… per avere, diciamo, il quadro completo in ogni fattispecie di riferimento. Per cui questi sono gli strumenti, non si può snaturare il ruolo delle Commissioni.
Io mi sono anche preoccupata di un altro aspetto dei costi, perché è mio dovere tenere conto anche dei costi in un momento contingente e particolare, in cui, diciamo, c’è necessariamente molta attenzione a quella che è la spesa di funzionamento degli organi istituzionali e, considerato questo, ho suggerito di sostenere le spese per le Commissioni, strettamente collegandole alle ipotesi in cui le Commissioni hanno competenze, casi di competenza, in modo che rimangano nell’alveo di quela che è la norma regolamentare.
Questo a garanzia di tutti, a garanzia del corretto svolgimento dei lavori: 1) per quanto riguarda la competenza; 2) per quanto riguarda specificatamente le spese di funzionamento, in modo da poter rispondere, insomma, in modo trasparente e dimostrare la correttezza della spesa sostenuta.
Ecco, poi se i Consiglieri Comunali vogliono riunirsi, al di là di quelle che sono le ipotesi, hanno la facoltà di farlo sempre in ogni momento, e penso anche che ci sia… Credo di poter affermare questo, la piena disponibilità degli Assessori per incontri, per chiarimenti e così via. Però la formalità del Regolamento deve essere rispettata per quanto riguarda la competenza e per quanto riguarda le spese e la disciplina delle spese di funzionamento.
Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 09 Ottobre 2012 7 Per quanto riguarda i tempi io mi sono pronunciata nel momento in cui mi si è chiesto di pronunciarmi. Evidentemente in passato non mi si era mai posta la domanda specifica, ho verificato.
Se il Consiglio reputa di dover, diciamo, specificare meglio i tempi, considerato che la dicitura e la formulazione usata nell’articolo 58 “durata degli interventi”, è piuttosto generica al riguardo e si dice 3 in generale, il Consiglio è l’organo sovrano e può sempre deliberare introducendo una modifica al riguardo, e specificando nel dettaglio la tempistica.