Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Io cerco di esporvi cronologicamente gli eventi in modo che soddisfare in particolare quelle che erano le vostre richieste più tecniche del consigliere Businaro, Rossini e Vernelli.
Parto dal consigliere Businaro, poi mi interrompete se non rispondo a tutto, perché l’Amministrazione ha deciso il 22 gennaio? Lei deve sapere che il 17 febbraio, semplicemente il Governo ha fatto un comunicato stampa in cui diceva che il Decreto Legislativo avrebbe subìto una correzione in conseguenza di una sentenza costituzionale e che sarebbe stato al più presto emanato.
Ora noi avevamo già vigente il decreto Madia, il decreto Madia è entrato in vigore il 13 settembre 2016, e per quanto riguarda solo noi Comuni, Amministrazioni comunali dice sul punto “Piano di razionalizzazione”, i piani di razionalizzazione per gli Enti locali, per chi vi era già soggetto nel 2015 e nel 2016 sono un aggiornamento dei precedenti piani di razionalizzazione già adottati e noi l’avevamo adottato, il Sindaco, dopo l’insediamento, nel gennaio 2016 con decreto.
Detto questo, la seconda domanda è: ci sono variazioni con il decreto correttivo?
Ci sono variazioni molto minime, nel senso... perché non potevano, uno dei problemi era il fatturato delle società, con il decreto correttivo si è stabilito che tutte le società, con fatturato superiore ai 500.000 euro per il periodo 15 e 14, potessero essere mantenuti in proprietà dei Comuni in forma diretta o indiretta, mentre il parametro di un milione, che era stabilito dal Decreto Madia originario, si applicherà dal 2020 quando si andrà ad analizzare il triennio 2017, 2018 e 2019.
I quattro dati, che ho esposto, rispondo al consigliere Menon, è l’analisi che il decreto Madia esige da un punto di vista di parametri economici per dire se ad una società serve o meno una misura di razionalizzazione dal punto di vista economico. Perché? Che cosa impone il Madia rispetto a quello che era la normativa rispetto al decreto del Sindaco precedente, quello del 2016?
Impone questo, impone a tutti gli Enti di valutare in base non alle proprie funzioni, che abbiamo individuato in quelle identificate nel Pag. 62 di Decreto Legge 78, poi convertito in luglio, nel 267, quella tabella parametrica, di individuare quali sono tutte le attività che direttamente o indirettamente i Comuni possono esercitare tramite il modello societario. Questo è il primo step di analisi posto nell’articolo 4, comma 1.
Dico “primo step”, perché?
Una volta individuati quelle che possono essere le funzioni di interesse generale, leggasi più semplicemente “servizio pubblico”, e il servizio pubblico è laddove ci sono attività di carattere generale, poteva anche benissimo essere nella prassi e nella giurisprudenza sicuramente il servizio cimiteriale, non invece le onoranze funebri, che erano già nel cammino legislativo del 2016, con la legge regionale, state separate dalle Regioni in maniera diversa, per esempio Veneto, Emilia Romagna hanno scelto forme diverse, ma hanno comunque detto: “Chi fa l’attività cimiteriale è un tipo di società, chi fa l’attività di onoranze funebri deve avere altre qualificazioni”, quindi ha già messo... io non ho detto, non abbiamo posto nella delibera, non abbiamo detto che ora le onoranze funebri, ora, oggi, nel momento in cui si delibera, sono segmento del servizio cimiteriale, abbiamo detto che storicamente, ho usato l’imperfetto come verbo, si inquadrava come un segmento finale di un servizio cimiteriale.
Penso a quando era in capo ad ASM, 2005, poi andiamo ancora più indietro, negli anni Novanta, quando era gestita da ASP, che era un’azienda speciale, quindi si inquadrava, poi c’è l’evoluzione storica. Il primo step è stato la separazione, che abbiamo deliberato qui in Consiglio comunale nel 2010, la separazione societaria tra ASM e ASM Onoranze Funebri, il secondo step è quello di vedere che cosa vuole il Madia.
Il Madia vuole e impone che una certa coerenza tra le partecipazioni, tra quelle che sono le funzioni istituzionali di un Comune, nel nostro caso, perché ricordatevi che il Madia vale per il Comune come per il Ministero, quindi ciascuno fa, in base alle proprie norme di settore, la analisi e quelle che sono, invece, le funzioni che non rientrano più nelle attività istituzionali. Quale criterio debbo applicare per fare questo?
Mi dice il Madia, semplicemente per una serie di combinati che trovate scritti nell’articolo 24 e che non sono stati cambiati dal correttivo, mi dice: “Vai ad esaminare che cosa la società fa” e la società mi fa un’attività a mercato, non un’attività di servizio pubblico. Ha un mercato, ho cercato di scriverlo, ci sono più società che operano in questo mercato e che sono in grado di calmierare il mercato. C’è una evoluzione.
D’altra parte il decreto si chiama decreto di razionalizzazione. Da qualche parte bisognerà pure iniziare a tagliare, quindi il primo presupposto giuridico è: conservate tutte le società che rientrano nelle finalità istituzionali, ma non solo conservate perché lo step metodologico è: oggi, nel 2017, il Comune di Rovigo può costituire una società di onoranze funebri?
Cioè, se voi domani foste chiamati a deliberare la costituzione di una pompe funebri, quello che vedete, non la gestione dei cimiteri, lo potreste fare? Non è interesse di natura generale.
Quindi la metodologia è molto limitata nella scelta nel senso che tutto ciò che sicuramente viene riconnesso all’attività istituzionale dell’Ente, allora sì, la possiamo conservare, possiamo conservare e dobbiamo comunque analizzare al quarto comma, comma 2, io ho cercato di ricostruire con la cronologia, se è tra quei tipi di società che il Legislatore ci indica come possibili per un ente pubblico, per esempio società in house con funzione strumentale.
Mi avete anche chiesto di darvi un’indicazione di che tipo di attività è l’attività di onoranze funebri. Mi sentite qui dire: è un’attività commerciale perché non è un’attività strumentale per il Comune, attività strumentale, chi è più esperto di voi già annuisce, è tutto ciò che è legato ad un’attività che svolge il Comune, posso dire l’informatica che supporta il servizio anagrafico o l’informatica che supporta il servizio ragioneria, questo è attività strumentale.
Quindi, detto questo, inquadrato come non di interesse generale l’attività perché oggi non è che sia sempre stato così, oggi è inquadrabile in quella maniera, il principio era di sottoporvi gli stessi parametri che chiede il Madia per valutare anche, vi ho esposto, la necessità o meno di un’altra misura di razionalizzazione. Quali sono? Il fatturato, il fatto che non sia in perdita per quattro anni consecutivi su cinque e così via.
Ma il presupposto base è che la società debba essere coerente con le funzioni istituzionali di questo Comune come se voi doveste dire oggi: “Io aderisco ad una società di onoranze funebri in Pag. 63 di quanto Comune”, in maniera diretta o indiretta. Mi sembra che la risposta sia: “Non posso, legittimamente non rientra tra le attività istituzionali”. (Voce confusa dall’Aula) Poi lo affronteremo, una cosa alla volta.
Voglio ritornare ad una risposta per il consigliere Businaro, ha detto, e io le devo: “Sembra proprio strano che l’Amministrazione depositi il 22 e diventi efficace il 27”, è strano, il fatto è che abbiamo aspettato e poi abbiamo deciso: “È un aggiornamento, è un proseguimento dell’attività del piano di razionalizzazione del Sindaco, andiamo avanti, attiviamoci” e, una volta emanato, abbiamo chiesto che non cambiavano i parametri di analisi, tutto qui. Per quello.