Persona · attività documentata

Giampaolo Ferlin

Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.

Interventi documentati
137
Sedute con interventi
45
Interventi con video
0

Ruoli documentati

Come indicati nelle fonti acquisite.

Responsabile dell’UrbanisticaOsservato il 12 marzo 20091 osservazione documentali
DirigenteOsservato il 21 aprile 20091 osservazione documentali
Responsabile all’UrbanisticaDal 22 aprile 2009 al 22 dicembre 20092 osservazioni documentali
Dirigente Settore UrbanisticaDal 22 maggio 2009 al 27 gennaio 201719 osservazioni documentali
Dirigente UrbanisticaDal 29 giugno 2009 al 5 dicembre 20169 osservazioni documentali
Dirigente all’UrbanisticaDal 14 luglio 2009 al 11 febbraio 201110 osservazioni documentali
Dirigente Sezione UrbanisticaDal 18 dicembre 2009 al 21 dicembre 20092 osservazioni documentali
Dirigente Serttore UrbanisticaOsservato il 30 luglio 20131 osservazione documentali
Dirigente Ufficio UrbanisticaOsservato il 4 aprile 20141 osservazione documentali
Dirigente Comune di RovigoOsservato il 11 aprile 20181 osservazione documentali

Attività nei verbali acquisiti

Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.

18 dicembre 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

9 interventi
Intervento n. 109
Pagine 27–28
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

Mi piacerebbe se... -visto che l'abbiamo utilizzato, si può... l'abbiamo montato- si possa utilizzare il PowerPoint o il DVD, perché così ci capiamo meglio, anche perché sono stato dotato di un apparecchio tecnologico estremamente sofisticato!

Ecco, si tratta dell’individuazione e conseguente adozione di un Piano di Recupero, di iniziativa privata, all'interno del centro storico di Rovigo, in un'area, in Via Alberto Mario, in un'area di frangia del centro storico, verso la strada che porta al Cimitero, per intenderci. Questo comparto è stato già oggetto dell'approvazione di un Piano di Recupero, circa 5-6 anni fa, che adesso non ricordo la data precisa, però dovrebbe essere riportata nella delibera. Quindi, otto anni fa.

Se l'Assessore è così cortese, anzi riesco a farlo lo stesso. Un po' più indietro… se riporta lo stesso all'immagine di prima, riesco a farlo lo stesso. Okay!

Ferma. Il Piano di Recupero già approvato, aveva la perimetrazione che non comprendeva questo fabbricato, che ha una categoria D2, nella Variante del centro storico. Mentre comprendeva al suo interno questo fabbricato, che ha la stessa categoria di tutela e di ristrutturazione nelle norme tecniche del centro storico, e cioè ristrutturazione edilizia D2.

Il progetto si sviluppa sulla demolizione completa dei fabbricati all'interno della corte, che hanno una normativa che li riconduce alla categoria ristrutturazione edilizia D4, che di per sé, essendo la norma… dando la norma la possibilità di essere demoliti e ricostruiti, vengono dichiarati, all'interno della norma stessa, come già di per sé zone degradate.

27 Quindi la loro trasformazione -parlo sempre di fabbricati con categoria D4- non è subordinata alla preventiva individuazione, da parte del Consiglio Comunale, della dichiarazione di area degradata, in quanto tale dichiarazione è già insita nella categoria di appartenenza degli immobili medesimi. Pertanto, il Piano di Recupero, oggetto di approvazione, prevedeva la perimetrazione con i fabbricati D4 e il fabbricato D2, che vediamo sulla destra, guardando l'area oggetto di trasformazione.

Il Piano è stato approvato, è stata individuata, è stata dichiarata zona degradata il fabbricato di cui abbiamo detto prima, non è mai stato convenzionato e mai attuato.

Nel 2008 la ditta presenta un nuovo Piano di Recupero, modificando la perimetrazione e prevedendo di inglobare, all'interno dell'area degradata, questo fabbricato… no, questo è già all'interno della… Il fabbricato… forse più avanti, non lo so… Questo fabbricato… Nell’economia progettuale il recupero del comparto prevede la demolizione completa D4 e l'adeguamento all'indice di 5 m³ sul metro quadro, previsto dalla norma del PRG e prevede, nel planivolumetrico progettuale, l’interferenza dei fabbricati di progetto, con uno sbalzo sopra alla copertura dei fabbricati classificati D2.

La questione sollevata in 3^ Commissione, nel dibattito, è praticamente legata a questo tipo di utilizzo progettuale dell'area, e cioè il fatto di dichiarare degradata quell'area occupata dal fabbricato D2, consente, di fatto, l'utilizzazione dello spazio aereo che il fabbricato D2 occupa, e pertanto consente un… -diciamo- un utilizzo diverso dell'area, rispetto alla dichiarazione di area di degrado che era già stata data nel progetto precedente.

E allora la domanda che ci si è posti è quella: è veramente un'area degradata quel fabbricato preso singolarmente? L'ufficio si è espresso favorevolmente, nel senso che l'allargamento, la modifica del perimetro di zona degradata, comprendendo, di fatto, anche l'immobile, di cui abbiamo appena parlato, è comunque una dichiarazione di un'area degradata che, complessivamente nell'economia del comparto, ha le caratteristiche per essere dichiarata tale. All'interno della delibera… (Voci incomprensibili dall’Aula)

Intervento n. 110
Pagina 28
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

Chiedo scusa. Chiedo scusa.

E comunque le caratteristiche dei fabbricati, nell'economia della trasformazione e trasformabilità del comparto, hanno le caratteristiche per essere dichiarati area degradata, secondo i criteri che l'Ufficio si è dato nell'esaminare, negli anni, questo tipo di caratteristiche delle parti di città, oggetto di trasformazione con il Piano di Recupero, per cui abbiamo cercato di dare una codifica, sia da un punto di vista di caratteristiche urbanistiche, di caratteristiche edilizie e di caratteristiche infrastrutturali.

Il comparto complessivamente riteniamo che debba essere oggetto di uno studio che, in qualche modo, tenga conto anche della presenza degli immobili che hanno le caratteristiche D2 e pertanto la firma della posizione del parere favorevole della delibera va in questa direzione, con la... praticamente la codifica di tutti i criteri di valutazione della zona degradata dei fabbricati esistenti.

La volumetria che si sviluppa è una volumetria di 5 m³, sul metro quadro, a cui si aggiunge la volumetria dei due fabbricati esistenti, cioè, anzi, chiedo scusa, comprensiva della volumetria dei due fabbricati esistenti, e pertanto nel rispetto delle norme urbanistiche di Piano. I fabbricati che verranno realizzati avranno una tipologia a corte, all'interno della proprietà, e svilupperanno nei punti massimi un'altezza di cinque piani, e cioè di 15 m di altezza, all'interno.

Mi pare per il momento di avere detto quanto era da dire.

Intervento n. 122
Pagina 33
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

Siccome sono soggetto ultimamente -forse con la vecchiaia- a fare molti errori di... però sono andato a verificare la questione dei due fabbricati con il vecchio Piano, e di fatto l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 52 del Piano di Recupero ha deliberato dichiarare zona di degrado la zona destinata all'elaborato 1A dello stato di fatto, che comprende anche il fabbricato D2, quello sulla destra, guardando l'area.

Quindi, l'area degradata, sulla quale noi… Non ho capito, scusi? (Parole incomprensibili dall’Aula)

Intervento n. 123
Pagina 33
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

No che non si può demolire. Consigliere Maldi, la prego di non aggredirmi! Ho solamente dato una precisazione.

Mi fermo qui! Non… Se invece mi vuole fare delle richieste, risponderò, ma se lei mi aggredisce, faccio fatica anche a trattenermi!

Intervento n. 130
Pagina 36
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

No, io volevo tornare sul parere favorevole che è stato dato dall'Ufficio all'individuazione della zona degradata.

Perché non è stato il fatto di inserire il fabbricato, guardando la Via sulla sinistra, la considerazione del recupero unitario dell'area non è... ha giocato nella valutazione dell'area degradata di quell'immobile, e cioè la domanda che ci si è posti è questa: non inserire quel fabbricato che fa parte, che chiude il comparto e che è indubbio che di per se stesso possa essere un fabbricato che ha solo bisogno di essere manutenuto e ristrutturato, ma che non può non subire le influenze dell'area, sia da un punto di vista funzionale, sia da un punto di vista strutturale dell'area su cui insiste, e cioè, la corte, all'interno della quale c'era una funzione di produttiva, è stato pensato proprio per dare la possibilità di pensare ad un recupero e ad un riuso dell'area, non limitandolo a delle -come dire- a dei confini amministrativi, che impedissero un recupero totale.

La condivisione del recupero è un'altra storia, sulla quale ovviamente io posso dire un mio parere personale, ma oggettivamente è una questione che dovrà essere approfondita in maniera pregnante nel momento della progettazione edilizia.

Intervento n. 135
Pagina 36
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

I fabbricati D2 non possono essere demoliti. Questi fabbricati non hanno un decreto di vincolo della Sovrintendenza. Le modifiche a cui possono essere sottoposti devono rientrare nelle previsioni della categoria del D2.

Intervento n. 137
Pagina 36
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

La categoria D2 non può essere modificata. Il fatto… Allora, io ho capito che la domanda è finalizzata a dire: “Si può costruire sopra il fabbricato?” 36

Intervento n. 139
Pagina 37
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

Allora, le Norme Tecniche si occupano dei fabbricati, non si occupano degli spazi al di sopra dei fabbricati.

L'area complessivamente -e questo è stato il dibattito che c'è stato e, come dire, i motivi di polemica del Consigliere- è quello di dire: dando la possibilità, dichiarando degradato quel fabbricato e quindi, modificando il perimetro della zona di intervento, si dà la possibilità di ragionare sul comparto complessivamente e quindi non intervenire fisicamente sui fabbricati, ma sullo spazio che questi determinano.

Perché, di fatto, da un punto di vista normativo, non è… I Piani di Recupero possono intervenire sulla modifica delle fronti, sulla modifica delle altezze e sulla modifica delle distanze, all'interno del perimetro. Quindi, di fatto, essendo questo un Piano di Recupero, è ammissibile la costruzione, come dire, in oggetto, rispetto alla copertura dei fabbricati esistenti.

Intervento n. 154
Pagine 39–40
Punto 7

Individuazione zona degradata ai sensi dell’art. 27 L. 457/1978 - Variante parziale al PRG ex art. 50, c. 4, lett. A) L.R. 61/85 - Piano di Recupero in ditta G.D. UNO Via A. Mario, Rovigo. Adozione

Dirigente Sezione Urbanistica

Leggi intervento

39 Il Piano di Recupero, come strumento attuativo, dà la possibilità di modificare, all'interno del suo perimetro, le distanze previste dalle norme tecniche. Quindi il planivolumetrico che viene approvato, da un punto di vista delle distanze, è il progetto che fa norma. Viceversa, le distanze del Piano Regolatore devono comunque essere rispettate, per quanto riguarda l'esterno del perimetro del piano.

Quindi, il progetto che viene studiato all'interno del perimetro, può andare in deroga alle distanze del Piano Regolatore, ripeto ancora una volta, all'interno del perimetro del Piano stesso.

19 novembre 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 66
Pagine 19–20
Punto 3

Interrogazioni ed Interpellanze

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, il procedimento si è aperto con un sopralluogo di verifica dei Vigili Urbani, che risale a circa sei mesi fa, riscontrando delle difformità nella realizzazione del fabbricato, per quanto riguarda la sopraelevazione e la pendenza della copertura. Su questo verbale dei Vigili Urbani è stata fatta una verifica ed è stata iniziata una procedura per annullamento del permesso di costruire, in quanto è basato su un'erronea rappresentazione dello stato di fatto.

Praticamente lo stato di fatto, presentato nel progetto, aveva le caratteristiche di pendenza e di sopraelevazione che ha già in questo momento. A questo punto, noi abbiamo emesso un'ordinanza di demolizione, che è stata impugnata al Tar; anzi, chiedo scusa, non abbiamo emesso un'ordinanza perché, essendo in centro storico, è competente la Sovrintendenza. Gli atti sono stati spediti alla Sovrintendenza che aveva 90 giorni di tempo per esprimersi, e i 90 giorni sono decorsi inutilmente.

A questo punto la palla è nelle mani del Dirigente all'Urbanistica, però la ditta ha impugnato l'avvio del procedimento che è stato emesso di fronte al Tar, chiedendo la sospensiva. 19 Attraverso l'avvocatura civica noi abbiamo richiesto al Tar di esprimersi -non so tecnicamente come si chiama- il prelievo dell'istanza, perché il Tar si esprima su questo ricorso, in modo che venga poi presa una decisione, non in pendenza della decisione del Tar.

In sostanza, bisogna capire se la demolizione delle parti, realizzate abusivamente, pregiudica la statica delle parti che sono conformi. Questo però è una decisione che è bene -da un punto di vista dell'autotutela- prendere, una volta che il Tar si è espresso.

Intervento n. 74
Pagina 21
Punto 3

Interrogazioni ed Interpellanze

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, per quanto riguarda l'immobile di Piazza Vittorio Emanuele, il fabbricato non ha un vincolo della Sovrintendenza, per cui la Sovrintendenza sul progetto non ha competenza all'espansione, ha competenza però nella parte sanzionatoria degli abusi commessi. Purtroppo la realizzazione delle… con tegole è ammessa all'interno del centro storico dalle Norme Tecniche.

È anche vero che però, come giustamente ha evidenziato il Consigliere Magaraggia, l'inclinazione data dalla copertura del fabbricato, accentua -come dire- la dissonanza sia da un punto di vista del colore delle tegole che del materiale. Per quanto la riguarda la questione di vicolo Valier, lì è stato rilevato, anche nel caso specifico, una realizzazione di una ristrutturazione in difformità e basata su un permesso di costruire, rilasciato su falsa od erronea rappresentazione.

Stessa procedura, abbiamo naturalmente sospesi i lavori, abbiamo avviato un procedimento di annullamento del permesso di costruire, abbiamo mandato alla Sovrintendenza il manufatto per l'espressione del parere, naturalmente la Sovrintendenza non ha risposto. La ditta ha fatto ricorso al Tar e prima di arrivare, anche in questo caso, alla definitiva ordinanza, stiamo aspettando la pronuncia da parte del Tar.

10 novembre 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

6 interventi
Intervento n. 80
Pagina 34

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’urbanistica

Leggi intervento

Presidente, io sono a disposizione. Se ritiene posso parlare della questione, oppure posso rispondere alle domande che mi vengono fatte. Però, il fatto che io prenda la parola sulla questione, riapre… e non posso altro che dire quello che è già stato detto.

Intervento n. 99
Pagine 39–40

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Inizio dal Consigliere Guarnieri.

Allora, la posizione dell'Amministrazione, giuridicamente, nel momento in cui viene rilevato un abuso edilizio: allora, adesso io non vorrei fare, come dire, un excursus normativo della questione, perché non... però la norma prevede che, nel momento in cui viene redatto un verbale di accertamento di opere realizzate, in assenza di un cartello o di una prova in cantiere, di autorizzazione preventiva, sia di tipo esplicito, tipo il permesso di costruire o di comunicazione, come denuncia d’inizio attività, questo verbale deve essere verificato se questi lavori hanno una sostanza giuridica, e pertanto sono autorizzati.

Sulla base di questo, all'interno degli Uffici all'Urbanistica, si verifica se esiste un progetto, se non esiste, se è stato esaminato, se è stato istruito e se è stato rilasciato un permesso di costruire che - questa è la parola con cui adesso si esplicita l'autorizzazione- nel caso specifico il progetto non… l'opera realizzata era difforme alla denuncia di inizio attività che era stata presentata.

A quel punto, scattano tutte le procedure che sono previste dalla norma sull'edilizia, e quindi sospensione dei lavori, invio all'Autorità Giudiziaria di tutti gli atti riferiti al verbale e quant'altro, avvio del procedimento, ai sensi della 241, dando tempo ai proprietari di -chiedo scusa- dando tempo ai proprietari di esplicitare delle osservazioni e contro dedurre all'avvio del procedimento alle ipotesi di reato, posto sull'avvio del procedimento.

Una volta pervenute queste osservazioni, il dirigente decide se questo è un abuso o meno. Questo è la legge che lo prevede. A quel punto, nel caso specifico, si è riconosciuto che questo è un abuso, in quanto in difformità alla denuncia inizio attività che era stata fatta.

Naturalmente la posizione dell'Amministrazione è quella che ho appena esplicitata, e cioè quella di andare a ricoprire il ruolo che è di vigilanza e di sanzione rispetto all'abuso edilizio. Adesso, praticamente ho già… diciamo la sanzione che è stata formalizzata non è stata frutto di un'autodenuncia, ma è stata frutto di una denuncia pervenuta al Comando dei Vigili Urbani che hanno fatto il sopralluogo. Quando si ha la certezza di poter fare l'intervento?

La certezza di poter fare l'intervento si ha nel momento in cui ci siano i requisiti previsti dalla norma e quindi la disponibilità del bene, nel senso che giuridicamente si deve avere; dopo di che, avendo ottemperato a quelle che sono le procedure previste per i vari singoli casi di intervento edilizio, che vanno dalla manutenzione ordinaria, alla ristrutturazione, alla nuova… E pertanto dalla comunicazione, per quanto riguarda le opere ordinarie, di ordinaria manutenzione, che non necessitano di nessun tipo di autorizzazione, di denuncia inizio attività, nel momento in cui le opere rientrino in tipologie di interventi per i quali basta la denuncia inizio attività e permesso di costruire quando, viceversa, queste opere necessitano di un'autorizzazione esplicita da parte dell'Amministrazione.

L’ottemperanza dell'ordinanza, l'ottemperanza o meno, viene comunque e sempre segnalata agli Uffici della Procura della Repubblica. Quindi, tutta la fase, diciamo, di verifica e di ottemperanza è stata ed è in ogni caso, in tutti i casi che si presentano, comunicata alla Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda le richieste del… io credo che… -se non ho risposto, casomai dopo- per quanto riguarda la richiesta del Consigliere Avezzù “se ha eliminato subito gli abusi”, io credo che devo rifarmi alla relazione che è stata letta e che ha, come dire, previsto più fasi, per quanto riguarda la definizione delle limitazioni delle difformità.

La norma prevede che nel caso in cui non si ottemperi all'ordinanza, venga prevista, venga effettuata l'acquisizione della proprietà, dell'immobile, alla proprietà comunale che deciderà sull'utilizzo del bene in essere.

39 Per quanto riguarda Carricato, l'esecuzione delle demolizioni è in scarsissima percentuale, si è - come dire- addivenuti alla demolizione del bene, anche perché, per fortuna, nel territorio comunale gli abusi di cui noi siamo, come dire, abbiamo a che fare, sono abusi soprattutto di necessità, e pertanto sono riconducibili ad una delle sanatorie edilizie, o comunque riconducibili agli interventi che sono sanati attraverso sanzioni amministrative.

Poi, naturalmente ci sono i casi di contenziosi che vengono posti davanti ai Tribunali Amministrativi e che vanno avanti con i tempi che sappiamo. Per quanto riguarda la questione dei Piani di recupero in sanatoria, lì certamente esiste la possibilità di sanare, attraverso un permesso di costruire, in sanatoria, naturalmente rispettando le norme previste dal Piano Regolatore, al momento della realizzazione e al momento della sanatoria, della richiesta di sanatoria, e quindi ci vuole la duplice conformità.

Per quanto riguarda, invece, la questione… io vi devo chiedere scusa, ma le domande di Magaraggia, non me le ricordo più!

Intervento n. 103
Pagina 40

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Questi… Allora, come ho già detto in 3^ Commissione -forse mi spingo oltre alla domanda che mi è stata fatta- ma è difficile, difficile da parte degli Uffici verificare se questa dichiarazione di ottemperanza è comunque un falso in atto pubblico.

Semplicemente perché -come in 3^ Commissione ho cercato di spiegare- in questa fase dei procedimenti, i due punti di vista sono assolutamente opposti e pertanto giuridicamente nel contenzioso -come ha detto Boniolo prima- c'è il legittimo, come dire, punto di vista, che il privato cittadino pone in essere, quando gli viene contestata una serie di… E per fare un esempio: ci sono dei punti di vista che noi, come Amministrazione, riteniamo non soddisfacenti dell'ordinanza, che viceversa, da un punto di vista del cittadino, si possono verificare che la demolizione parziale di una muratura possa essere intesa, secondo il punto di vista, ripeto, del cittadino, come la realizzazione di un parapetto, che viceversa, per noi, deve essere comunque demolito.

Questo è un esempio. Dopo di che, una volta che noi abbiamo verificato l’inottemperanza, questa documentazione di verifica è stata inoltrata alla Procura della Repubblica.

Intervento n. 105
Pagina 41

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

No, volevo solo dire a Scaramozzino che, in seguito all'ordinanza, sono venuti dopo che Milan era Assessore.

Intervento n. 107
Pagina 41

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, la sospensione dei lavori, in attesa di un provvedimento di sanatoria, è ammessa dagli istituti giuridici.

Intervento n. 110
Pagina 41

Consiglio Comunale del 2009-11-10

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Devo confermare che tutti i procedimenti e quindi anche le dichiarazioni che vengono fatte dal privato, le rilevazioni successive del Comando dei Vigili Urbani, vanno inoltrate alla Procura della Repubblica, all'interno del fascicolo del procedimento di abuso edilizio.

30 ottobre 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 36
Pagina 11

Consiglio Comunale del 2009-10-30

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

“Si ritiene l'emendamento accoglibile da un punto di vista tecnico normativo”.

Intervento n. 63
Pagina 16

Consiglio Comunale del 2009-10-30

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, io credo di dover, se ho capito, riassumere la questione relativa alla dotazione di standard, degli interventi che vengono realizzati da un punto di vista residenziale. Il parametro 1 m² ogni 10 m³, è riferito alla dotazione di parcheggi che le nuove costruzioni e gli adeguamenti delle stesse, quindi anche gli ampliamenti, devono dare come espletamento rispetto al carico urbanistico che l'intervento viene realizzato nel territorio.

La possibilità della monetizzazione è una possibilità che è stata data per poter avere degli interventi sul tessuto esistente, che altrimenti non era possibile attuare, con l'obbligatorietà di dare fisicamente gli standard, rispetto agli ampliamenti di volumetria e la nuova volumetria che si andava a fare.

E quindi, nell'impossibilità di darla in loco, ci si è data la possibilità di monetizzare e dare la possibilità all'Amministrazione di realizzare questi parcheggi, non realizzabili all'interno dell'intervento, nella prossimità dell'intervento stesso, onde sopperire al carico urbanistico che la nuova costruzione andava ad incidere sul territorio.

Nella legge 14 viene prevista questa possibilità di dare la monetizzazione, indipendentemente dalla prima o dall'altro tipo di intervento, dalla prima casa o dagli altri tipi di interventi. Il senso della limitazione che è stata proposta, e che il Consigliere Maldi ha ampliato nella sua estensione, dicendo: “Applichiamola esclusivamente… Diamo la possibilità di monetizzare, di non monetizzare alla residenzialità”. E comunque, all'interno di questo concetto, ci sta esattamente quello che ha espresso l’Assessore!

Nel senso che esiste la possibilità di monetizzare, di non monetizzare il 20% della prima casa, ed esiste la possibilità di non monetizzare il 20% del fabbricato condominiale costruito con la domanda. Pertanto, per chiudere, da un punto di vista tecnico l'emendamento del Consigliere Maldi è giuridicamente sostenibile. 16

22 ottobre 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 154
Pagine 34–35
Punto 1

Risposta alle Interrogazioni ed Interpellanze come da allegati elenchi (anni 2007/2008/2009)

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, io non è che voglio rispondere a Bimbatti, io voglio solamente dare un contributo per chiarire, cercare di chiarire un po' la questione che è stata posta. Da un punto di vista urbanistico è stata presentata dalla proprietà Peretto -credo che si possa dire il nome- la realizzazione di una recinzione prospiciente Via Solferino e il confine di sua proprietà, che confina con un'area privata, sottoposta a servitù di passaggio.

La recinzione è stata realizzata attraverso una denuncia, ad inizio attività, che non presuppone il rilascio di un permesso espresso, da parte dell'Amministrazione.

La realizzazione è stata posta in conformità al Regolamento edilizio, per quanto riguarda l'altezza e i materiali; il problema, a mio avviso, al di là delle questioni, come dire, urbanistiche, perché su Via Solferino il problema nasce quando Via Solferino va ad inserirsi nell'incrocio con questa servitù privata, sulla quale sono state nel tempo realizzate diverse costruzioni residenziali che hanno un unico sfogo attraverso questa servitù privata.

A mio avviso per risolvere la situazione è necessario a questo punto che l'Amministrazione acquisisca in proprietà questa servitù, peraltro oggetto di cause civili tra proprietà, che hanno stabilito la larghezza di questa servitù di 3 e 50, che è comunque insufficiente perché passino le autoambulanze e i mezzi per i servizi. A questo punto bisognerebbe che ci fosse un intervento coattivo da parte dell'Amministrazione, che andasse ad espropriare le aree per creare una strada pubblica con i criteri di sicurezza.

È però… come dire, bisogna puntualizzare che si tratta comunque, in questo momento, di aree di proprietà privata. Quindi, la DIA è conforme alle norme urbanistiche, il problema è che l'imbocco della servitù privata su cui sorgono i fabbricati, è inadeguato da un punto di vista della sicurezza.

Tengo a precisare che sul posto, io credo, però su questo punto non posso essere, come dire, sicuro, che non 34 sia solo un problema di recinzione, ma ci sia proprio il fabbricato di proprietà Peretto che è posto su un confine che crea proprio un problema di immissione nel vicolo.

14 luglio 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 40
Pagina 14
Punto 5

Variante parziale al P.R.G. del Comune di Rovigo ex art. 50, c. 4, lett. 1) di modifica degli art. 22, 23, e 24 del Regolamento Edilizio - Commissione integrata. Adozione

Dirigente all’Urbanistica

Leggi intervento

Allora, in ordine alla questione degli esperti, è necessario puntualizzare il fatto che gli strumenti urbanistici non possono essere redatti da tecnici non laureati. Quindi, il fatto di mettere in una Commissione tecnici non laureati, che debbano valutare Piani Urbanistici redatti da tecnici laureati, deve essere valutato come da un punto di vista etico, professionale, che tipo di ridondanza può avere all'interno degli Ordini Professionali.

Dopo di che sulla parola “esperto” può essere l'eccezione… dentro ci può stare di tutto. Comunque è necessario che io al Consiglio Comunale dia questa informazione. SEGRETARIO GENERALE: Parere favorevole perché troppo indeterminato, perché innanzitutto con la laurea è una presunzione ope legis che uno è esperto.

Mettendo così genericamente esperto, addirittura cancellando la parola laureati, quindi vuol dire che si fa una quasi distinzione tra laureati esperti, occorrerebbe almeno precisare in base a che criteri un domani il Consiglio stabilisca cosa sono gli esperti. Siccome la norma è regolamentare e deve essere precisa, il nostro parere non è favorevole, per questi motivi è troppo indeterminato.

29 giugno 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

3 interventi
Intervento n. 104
Pagina 38
Punto 7

Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione - Anno 2009

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera. Allora, volevo iniziare dando subito una brutta notizia al Consigliere Montagnolo, e cioè sul fatto che il potere del Dirigente, Commissione o non Commissione, o nel bene o nel male questo ce l'ha già. Quindi, questo è un potere dal quale il Regolamento Edilizio non è che può in qualche modo derogare.

E questa… mi consenta questa come una battuta, che però in qualche modo deve sgombrare il campo dalle responsabilità della Commissione Edilizia, che è consuntiva, ha una responsabilità che è in capo invece al Dirigente. Per quanto riguarda la questione dell'approvazione della variante, la variante al Regolamento edilizio è un articolo 50 che resta in Consiglio Comunale. Quindi, adozione 20 + 30, 10 + 20 quindi 30 giorni, ritorna in Consiglio Comunale per l'approvazione, e quindi entro settembre è comunque...

Intervento n. 106
Pagina 39
Punto 7

Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione - Anno 2009

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Diciamo che da un punto di vista dei tempi tecnici è comunque una variante che resta in Consiglio Comunale, e quindi, non va in Regione, non ha i tempi della Regione.

Per quanto riguarda la questione della Commissione Edilizia, l'eliminazione della Commissione Edilizia e il mantenimento di due esperti ambientali è ovvio che, nel momento in cui si decide che la Commissione Edilizia non è un organo essenziale, la Commissione Edilizia viene eliminata, e quindi non può più rinascere come sotto forma di organo consultivo, però come un organo che è assolutamente indispensabile per produrre un provvedimento.

Questo però non toglie il fatto che, proprio per la responsabilità di cui si diceva prima del Dirigente, il Dirigente all'interno del Regolamento Edilizio possa dare un percorso per arrivare alla firma del provvedimento.

Questo percorso può anche prevedere l’istituzione di una Commissione, che può essere interna, fatta dai due esperti ambientali, ai quali il Dirigente possa chiedere delle consulenze per quanto riguarda gli aspetti che possono essere urbanistici, e quindi prevedere l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, e non edilizi per esempio, e quindi formare una procedura disciplinata all'interno del Regolamento Edilizio, e quindi facendo una variante di cui si parlava prima, e individuare quali sono i percorsi di progetti, di trasformazione urbana che possano per esempio interessare l'approvazione Consiglio Comunale.

Questo non vuol dire fare una Commissione Edilizia. Vuol dire in qualche modo approfondire anche tutela del Dirigente e tutela del Consiglio Comunale, alcuni percorsi di trasformazione del territorio. È ovvio che questo percorso deve essere condiviso all'interno di una variante del Regolamento edilizio.

Intervento n. 130
Pagina 48
Punto 7

Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione - Anno 2009

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

No, è solo per essere più, come dire, più chiari possibile.

Nel momento in cui questa nuova procedura di approvazione degli strumenti urbanistici, che coinvolgerà degli organi già esistenti, che sono i due eletti dal Consiglio Comunale ai beni ambientali, e la struttura degli Uffici all'urbanistica, esprimerà, nel caso di un Piano Urbanistico, parere negativo, questo parere negativo verrà portato all'esame della III Commissione Consiliare e, se ritenuto, verrà fermato, oppure portato al Consiglio Comunale, essendo questo parere non vincolante.

Come peraltro sarà il mio parere, che può essere, in quanto Dirigente, negativo da un punto di vista tecnico, che sarà vagliato, come si fa tuttora, ecco.

22 maggio 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 54
Pagina 36
Punto 9

Zona artigianale-commerciale posta a sud ed ovest dell’area Borsea…

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buongiorno. L’oggetto in esame al Consiglio Comunale riguarda una variante ad un Piano di lottizzazione di un'area commerciale, che è stato approvato nel 2007, quello originario. Questa variante riguarda la ridistribuzione interna del perimetro, in quanto le esigenze di chi interviene, prevedono l'esecuzione della lottizzazione attraverso un unico lotto, che serve all'insediamento di un'attività commerciale logistica, che ha bisogno di una grande superficie, di un’area di pertinenza di grande superficie.

La Variante in questione prevede gli standard superiori al minimo previsto dalla norma per le attività commerciali. La localizzazione di questi standard, proprio perché è stata prevista all'interno di un perimetro ben definito del lotto, viene... è stata prevista nello schema di convenzione di vincolarla ad uso pubblico con la manutenzione dell'incarico alla ditta, perché proprio la localizzazione è -come dire- di difficile uso pubblico del bene.

E pertanto, nonostante venga vincolata ad uso pubblico, la manutenzione viene recata, viene collocata di competenza alla ditta che interviene. Gli standard vengono rispettati come già detto. Il progetto ha avuto il parere favorevole della 3^ Commissione e con la prescrizione di, all’atto del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, di verificare la verifica del computo metrico, per andare allo scomputo delle opere stesse.

22 aprile 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

4 interventi
Intervento n. 110
Pagine 32–33
Punto 10

Variante al P.R.G. ex art. 50, c. 4 Lett. a) L.R. 61/85 Individuazione zona di degrado di cui all’art.27 della Legge 5/08/78 n. 457 - Piano di Recupero Via Amendola e Via Marco polo - Adozione

Responsabile all’Urbanistica

Leggi intervento

Come ha detto l'Assessore, l'ex Assessore Stocco, il Piano di recupero deriva dalla legge 457 del ’78. I Piani di recupero, che sono strumenti attuativi, debbono, a norma di quella legge specifica, essere realizzati esclusivamente all'interno di aree dichiarate degradate. Le aree dichiarate degradate, sono dichiarate degradate dal Piano Regolatore Generale, quindi non è che il Piano degli interventi possa avere al suo interno una mappatura delle zone degradate, ma deve averla al suo interno.

La legge comunque dà, oltre a questo obbligo da parte del Piani Regolatori Generali, la possibilità nelle varie zone urbanistiche della città, di individuare successivamente al Piano Regolatore Generale e quindi in variante allo stesso, aree degradate meritevoli di un approfondimento attraverso Piani di recupero e quindi di recupero delle stesse. La legge 457, per quanto riguarda l'individuazione delle aree degradate, non dà specifici parametri di individuazione delle stesse.

A questo proposito, quando è stata sollevata la problematica nel Piano di Cernigliaro, io stesso ho approfondito la questione con una relazione dove ho individuato dei punti, a mio avviso significativi per la zonizzazione di degrado, e sono stati sviluppati con le caratteristiche dell'area stessa. Nel Piano in esame questa mattina c'è una dichiarazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Pianificazione che, con una serie di parametri, delibera l'area come degradata.

Quindi, per quanto riguarda la questione delle zone degradate, sintetizzando, il Piano degli interventi dovrà individuare la mappa delle zone degradate, e comunque sia il privato perché -per rispondere anche al Consigliere Fiorenzato- i Piani di recupero sono di iniziativa privata e di iniziativa pubblica. Quindi, possono essere presentati dal privato e fatti propri dall'Amministrazione, o possono essere fatti dell'Amministrazione stessa.

Nel caso specifico, e nell'altra stramaggioranza dei casi, sono proposte di Piani di iniziativa privata. Quindi, tornando alla questione delle zone degradate, le zone degradate possono essere individuate con una delibera di questo genere, in variante al Piano Regolatore, perché anche la legge 11 regionale, dà la possibilità di fare le varianti al Piano Regolatore esclusivamente per l'articolo 50, che fra le sue casistiche ha anche l'individuazione delle zone degradate.

Ripeto, da un punto di vista normativo questa questione non è soggettiva, è oggettiva. Sulla questione del merito se l'area è degradata o meno, io credo che questa querelle sia di difficile soluzione, a meno che noi non abbiamo un input dalla Giunta Regionale che ci dica: “Individuate quali sono i parametri per le aree degradate”. Ma non le aree degradate.

A meno che non andiamo a fare un piano degli interventi prima ancora dell'approvazione al PAT. Per quanto riguarda chi paga, pagano i privati, perché la monetizzazione delle aree, degli standard, viene data in carico ai privati. Perché il carico urbanistico, fra l'altro di quest'area che è una zona di completamento, dà, genera degli standard che sono di un'entità tale da poter essere realizzati all'interno dell'area di pertinenza, ma comunque monetizzati in sede di rilascio di permesso di costruire.

L'unica cosa che devono essere realizzati sono gli standard per quanto riguarda la parte commerciale, che sono comunque, non possono essere pubblici, perché sono di pertinenza delle attività commerciali che devono essere insediate. I piani di recupero, Avvocato Carricato, hanno solamente la possibilità di derogare agli indici stereometrici in fatto di distanze e di altezze.

Non possono derogare al Piano Regolatore… andare 33 in variante al Piano Regolatore né per destinazione d'uso, né per percentuali di destinazione d'uso, né per quanto riguarda volumi e superfici coperte dettate dal Piano Regolatore. Mi pare di aver risposto a tutto.

Intervento n. 126
Pagina 37
Punto 10

Variante al P.R.G. ex art. 50, c. 4 Lett. a) L.R. 61/85 Individuazione zona di degrado di cui all’art.27 della Legge 5/08/78 n. 457 - Piano di Recupero Via Amendola e Via Marco polo - Adozione

Responsabile all’Urbanistica

Leggi intervento

Un flash. Nel senso che la convenienza apparente dell'impresa, da un punto di vista tecnico e non solo fiscale, è sul fatto che si derogano alle distanze tra edifici all'interno della perimetrazione, che con l'intervento diretto non si sarebbero potute fare.

Questo è il vantaggio che si... perché da un punto di vista fiscale probabilmente avranno un vantaggio; da un punto di vista delle opere di urbanizzazione realizzate o non realizzate, comunque pagano le opere di urbanizzazione rispetto ai tabellari, e quindi, a mio modo di vedere in questo momento il vantaggio è che possono derogare dei limiti di distanza tra fabbricati che, con un intervento diretto, non si potrebbero fare.

Intervento n. 176
Pagine 48–49
Punto 13

Piano di lottizzazione C2/8 “Città Giardino” - Variante parziale n. 4 - Approvazione

Responsabile all’Urbanistica

Leggi intervento

Solamente per puntualizzare la questione in cui venivo preso in causa dal Consigliere Maldi, ma anche sul fatto che vengono presentati dei progetti che non dovrebbero neanche arrivare in Consiglio Comunale.

Io francamente penso che queste questioni non possono essere affrontate personalmente dai... perché a questo punto allora io mi chiedo se esiste effettivamente una fiducia fra lo staff tecnico e l'Amministrazione politica del… Io ritengo che questa proposta sia giuridicamente sostenibile, al di là delle fasce di rispetto, che non esistono peraltro, e che pertanto, da un punto di vista normativo -io parlo da un punto di vista normativo- sia una questione sostenibile tecnicamente dagli Uffici, e che non ci sia nessuno scandalo da sottoporla ai politici, e soprattutto non si vuole in alcun modo scaricare responsabilità.

Perché se è una cosa sulla quale io sono assolutamente sicuro, è che le responsabilità me le sono sempre e comunque prese, senza scaricarle a nessuno. Se poi mi si dice che nel merito della questione da un punto di vista di opportunità, da un punto di vista -come dire- di armonizzazione degli spazi, questa proposta non è accettabile, io assolutamente non ho che ridire! Ma non mi si venga a dire che l'atteggiamento dei tecnici è quello di scaricare sulla politica, perché non è assolutamente così!

Anche perché i fatti di tutti i giorni che si leggono sui giornali sono assolutamente il contrario. 49

Intervento n. 132
Pagina 38
Punto 10

Variante al P.R.G. ex art. 50, c. 4 Lett. a) L.R. 61/85 Individuazione zona di degrado di cui all’art.27 della Legge 5/08/78 n. 457 - Piano di Recupero Via Amendola e Via Marco polo - Adozione

Responsabile all’Urbanistica

Leggi intervento

No.

21 aprile 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 18
Pagina 8
Punto 1

Interrogazioni ed Interpellanze

Dirigente

Leggi intervento

Allora, il Piano è stato convenzionato e le aree, la cessione delle aree è andata a scomputo degli oneri di urbanizzazione per l'ammontare delle opere che venivano realizzate. Quindi, hanno pagato il costo di costruzione, e in questo momento, non ricordo il surplus eventuale delle opere… della differenza fra le opere cedute e realizzate, rispetto al tabellario degli oneri, in sostanza.

12 marzo 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

6 interventi
Intervento n. 119
Pagina 47
Punto 7

Individuazione perimetro Piano di Lottizzazione in ditta Tenan Florio S. Apollinare variante parziale al P.R.G. ex articolo 50 comma 4 - lettera a) Legge Regionale 61/85 - adozione

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

Si tratta di un Piano di Lottizzazione nella frazione di S. Apollinare. Il progetto prevede l'aumento del perimetro dell'area destinata dal Piano Regolatore di progetto C2 D, per inglobare un'area di proprietà dei richiedenti, destinata come zona semiestensiva di completamento, per permettere un accesso agile alla zona oggetto dell’urbanizzazione.

Di qui la riperimetrazione dell'area richiesta. Il progetto, in sostanza, prevede una piccola area di 1500 m² per un'espressione di 2250 m³ totali, con un'insediabilità teorica di 15 abitanti, e una previsione di verde pubblico di 82,75 m², contro i 75 m² previsti dalle norme per gli standard verde pubblico, 60,68 m² di parcheggio contro i 52,50 m² previsti, quindi in aumento. L’insediabilità teorica è di 15 abitanti.

Intervento n. 128
Pagina 50
Punto 8

P.I.R.U.E.A. deonominato “Area sita in Via I. Bandiera

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

Si tratta di una Variante al P.I.R.U.E.A. localizzato in Via Irma Bandiera. L’intervento riguarda esclusivamente l'ambito di urbanizzazione e quindi nessuna modifica rispetto all'individuazione del plusvalore. Non vengono modificati in nessun modo i criteri informatori, sia dal punto di vista della volumetria che degli standard.

Viene prevista esclusivamente una modifica della collocazione del cul de sac interno, che era rivolto originariamente verso Via Irma Bandiera e nel progetto viene rivolto verso la Tangenziale.

Nel corso dei tempi di pubblicazione è pervenuta un’osservazione da parte dei richiedenti che osservavano l’incongruità delle norme tecniche del P.I.R.U.E.A. originario e cioè la possibilità di realizzare due Piani fuori terra, più l’utilizzo di un eventuale sottotetto, contemporaneamente con l’altezza di 7,50, che non consente, di fatto, l’utilizzazione del sottotetto con le altezze minime previste per gli standard abitativi.

Quindi, nell’osservazione viene richiesto di portare l’altezza delle costruzioni da 7,50 a 8,50, per consentire l’utilizzo della volumetria dei sottotetti. Verificato quindi che, in ogni caso, senza modificare in nessun modo la volumetria originariamente autorizzata, gli standard e l’involucro degli edifici, si è ritenuto di accogliere l’osservazione e portare a 8,50 l’altezza massima prevista all’interno del P.I.R.U.E.A.

Intervento n. 139
Pagina 52
Punto 8

P.I.R.U.E.A. deonominato “Area sita in Via I. Bandiera

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

No, io cerco di rispondere al Consigliere Maldi, al Consigliere Montagnolo ho già risposto. Siccome l'altezza media dei vani accessori deve essere 2,40, e con 7,50 di altezza massima non si perveniva all'utilizzo dei vani accessori, essendo comunque con 8,50 autorizzabili i vani accessori, a nostro avviso non c'è un aumento di valore del plusvalore, perché la destinazione, comunque, fermo restando la volumetria autorizzata, è comunque di accessorio alla residenza sottostante.

Intervento n. 151
Pagina 55
Punto 8

P.I.R.U.E.A. deonominato “Area sita in Via I. Bandiera

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

Volevo solamente puntualizzare, perché sembrava che magari in 3^ Commissione si fosse detta una cosa, e invece, forse, è un'altra. La questione è che nel planivolumetrico allegato a tutti gli strumenti urbanistici attuativi, gli ingombri che sono nelle planimetrie sono gli ingombri massimi che si possono realizzare nel rispetto dei distacchi. Ogni lotto, all’interno degli strumenti, ha una dotazione volumetrica, che è quella che in fase esecutiva deve essere rispettata.

Pertanto, nel momento in cui ci fosse la massima estensione di superficie coperta, è ovvio che la volumetria, dovendo rientrare nel massimo esprimibile all’interno del lotto di competenza, dovrà comunque, correlarsi all’altezza che il… Vedo che Turcato non ghe crede, però purtroppo non posso dire di più!

Intervento n. 157
Pagina 56
Punto 9

Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo ai sensi del comma 9, art. 50, L. R. n. 61/1985 in conformità al parere del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e BB. AA

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

Naturalmente, in fase esecutiva, bisognerà acquisire i pareri degli Enti.

Intervento n. 164
Pagina 57
Punto 9

Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo ai sensi del comma 9, art. 50, L. R. n. 61/1985 in conformità al parere del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e BB. AA

Responsabile dell’Urbanistica

Leggi intervento

Io volevo, prima di rispondere all'Avvocato Carricato, volevo chiarire un attimo la questione dell'accesso che, nella relazione tecnica allegata alla Variante, viene definito esclusivamente di emergenza, e che comunque, in ogni caso, in fase esecutiva, dovrà essere in qualche modo, cioè sicuramente avere tutti i pareri di tutti gli Enti competenti alla realizzazione dell'accesso stesso.

Per quanto riguarda i tempi del… noi abbiamo dovuto, per via della perimetrazione, siccome questa era una Variante che era allegata ad un'altra Variante che è stata bocciata, abbiamo dovuto, che era praticamente il cambio di destinazione d'uso dell'albergo, no, scusi, di quell'area ex depurazione acque, che il Consiglio Comunale aveva licenziato e che viceversa la Regione ha bocciato, per il cambio di destinazione d'uso del fabbricato da depurazione acque all'albergo che era stato richiesto, quindi, abbiamo dovuto rifare gli elaborati e rimandarli in Regione, e questo ci ha penalizzato nei tempi, anche perché, purtroppo, siamo rimasti in concomitanza dell’entrata in vigore della Legge 11che, come ricorderà il Consigliere, ha in Regione portato tutta una serie di Varianti che hanno causato dei ritardi.

Questo è uno dei motivi per cui c’è stato questo ritardo.

31 dicembre 2013

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Come leggere questi numeri. Il numero degli interventi dipende dalle sedute e dai verbali attualmente acquisiti. I ruoli di Presidenza possono inoltre generare numerosi interventi procedurali: per questo Lente Civica non li usa come classifica di attività politica.