Buongiorno a tutti. Mi permetto di fare una piccola considerazione preliminare. Diversamente da quanto scritto nel preambolo dell’interrogazione n.
10, i locali di pubblica somministrazione del centro storico di Rovigo non sono tenuti a pagare al Comune una somma annuale per l’uso del plateatico, in quanto gli stessi plateatici sono attualmente consentiti per una durata temporanea, come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n.
40 del 27 aprile 2005, riguardante l’approvazione di un Regolamento di arredo urbano che all’articolo 3 prevede che “Il titolare dell’esercizio pubblico ottenga una preventiva concessione nel rispetto delle normative vigenti, e che le autorizzazioni siano rilasciate per il periodo che va dal 1° aprile al 15 ottobre”.
Ciò significa in buona sostanza che gli esercizi pubblici pagano una somma per l’uso del plateatico, la cosiddetta TOSAP, ossia tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, per il solo periodo autorizzato. Premesso questo e sottolineando che è volontà dell’Amministrazione sostenere l’imprenditoria locale e rivitalizzare il centro, con delibera di Giunta del 15.10 n.
122 si è votata favorevolmente la proposta di prorogare la possibilità di mantenere i plateatici sino al 31 marzo 2016, sempre nel rispetto delle normative vigenti, in attesa dell’approvazione di un Regolamento definitivo che consenta il posizionamento permanente degli stessi. Questa proroga tuttavia ha carattere sempre temporaneo.
Nel prosieguo, in merito alla richiesta di riduzione del 50% per i locali che intendono mantenere il plateatico durante il periodo invernale, è fondamentale comprendere che risulta impossibile prevedere un ulteriore sconto della TOSAP senza rivedere l’intera tassazione, e comunque bisogna essere consci che una riduzione generale delle tariffe TOSAP è da applicarsi a tutte le categorie tariffarie, con il rischio di mettere in crisi l’equilibrio del sistema delle entrate del Comune.
Questa considerazione va inserita in un contesto molto preciso. Le tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali vanno deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come indicato nella legge Finanziaria 2007, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006.
Nel caso in cui la variazione di tariffe ed aliquote vengano approvate successivamente, esse avranno valore esclusivamente dall’anno successivo.
Alla luce delle attuali disposizioni normative, e tenuto conto che il bilancio di previsione 2015 è già stato approvato, non c'è possibilità di modifica delle tariffe annuali per l’anno in corso, visto che le modifiche delle tariffe dei tributi locali, e quindi anche della TOSAP, che intervengono dopo l’approvazione del bilancio di previsione, hanno per legge efficacia a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Questo assunto trova conferma anche nell’articolo 40, paragrafo 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, riguardante Regolamento e tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo cui le tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
Facendo poi riferimento a quanto apparso sui giornali, che indica tariffe notevolmente divergenti tra loro, merita attenzione particolare la differenza di definizione tra TOSAP applicata a Rovigo e COSAP applicata per esempio a Padova. Infatti la prima è una tassazione sottoposta a un tetto minimo e un tetto massimo prestabilito dallo Stato; la seconda è un canone liberamente deciso dal Comune.
Nel nostro caso specifico le tariffe della TOSAP temporanea attualmente in vigore risalgono all’anno 2004 e rientrano nei limiti minimi e massimi stabiliti per legge dal Decreto Legislativo 507/1993 sopra citato agli articoli 44, 45, 47 e 48 per i Comuni come Rovigo, che all’articolo 43 dello stesso Decreto Legislativo viene individuato appartenente alla classe terza dato che i capoluoghi di Provincia, a norma del paragrafo 2, per definizione non possono collocarsi al di sotto della classe terza.
Con specifico riguardo alle tariffe dei pubblici servizi si fa presente che sono applicate tutte le possibili riduzioni consentite dalla legge, come di seguito illustrato: tariffa di base pari a 3,22 metro quadrato al giorno; riduzione del 50% per categorie pubblici esercizi 1,61 euro a metro quadrato al giorno; riduzione del 50% per periodo di occupazione superiore a 15 giorni euro 0,81 a metro quadrato al giorno; riduzione del 50% per periodo di occupazione non inferiore a un mese euro 0,41 metro quadrato al giorno, che è la tariffa attualmente applicata.
Questa Amministrazione sta lavorando per approvare un Regolamento definitivo dei plateatici, che tuttavia necessita del benestare della Sovrintendenza delle Belle Arti, e quindi è soggetto alle tempistiche imposte da quest’ultima.
Una volta approvato il Regolamento, diventa attuabile il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico di durata superiore all’anno, con possibilità a questo punto di applicare TOSAP di tipo permanente, e quindi afferente a una tariffazione inferiore rispetto a TOSAP temporanea e/o per le strutture installate al suolo in forma stabile l’inserimento di un canone di natura patrimoniale da parametrarsi eventualmente all’importo della TOSAP permanente.
A completamento comunque va ricordato che l’attuale Regolamento comunale, aggiornato con delibera di Giunta n. 238 del 17.12.2003, all’articolo 11 cita che la concessione può essere sospesa senza indennizzo in occasione di manifestazioni e cerimonie tradizionali. Andrebbe anche ricordato che all’articolo 13 viene stabilito che il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo, ma di questo parliamo in altra situazione.
In merito alla rimozione dei plateatici per il posizionamento delle bancarelle nei giorni della Fiera, va ribadito come i plateatici siano autorizzabili nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti. Alcuni di questi sono posizionati su posteggi che godono di concessione decennale. La deliberazione Giunta Regionale Veneto 20 luglio 2001 n.
1902, che detta i criteri applicativi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 dal titolo “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” (BURL n. 32 del 2001), all’articolo 1 recita “Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private”.
Va da sé quindi che non risulta possibile mantenere né autorizzare per i giorni della Fiera i plateatici che vadano ad occupare posteggi così concessionati. Quindi in forza di norma sovracomunale tali plateatici per i giorni della Fiera e sino alla scadenza dei posteggi dovranno essere rimossi. Con riguardo a questa materia, nella delibera di Giunta n.
125 del 15.10.2015, avente ad oggetto la modifica del posizionamento di alcuni operatori per la Fiera di ottobre 2015 si è precisato: “Considerato inoltre che è volontà dell’Amministrazione Comunale favorire il coinvolgimento degli operatori del commercio fisso, dando l'opportunità, ove sia possibile e non in contrasto con il posizionamento delle bancarelle, di posizionare tavoli e sedie per la somministrazione all’esterno - eccetera, eccetera - prevedendo in modo inequivocabile che i plateatici possano essere mantenuti se e nella misura in cui non contrastino con il posizionamento delle bancarelle”.
Risulta pertanto contra legem la richiesta di non imposizione della rimozione dei plateatici nei locali del centro storico per il posizionamento di bancarelle al posto dell’estivo.
Facendo infine riferimento al Regolamento dei parcheggi dei mezzi degli ambulanti e al divieto che gli stessi vadano a ingombrare la zona destinata alla Fiera, la stessa delibera del 15.10 per la Fiera ha fornito indicazioni precise senza lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie, ricordando poi che è intenzione dell’Amministrazione far rispettare le prescrizioni impartite.
Nella stessa è previsto: ritenuto inoltre opportuno, d’intesa con il gestore dell’organizzazione della Fiera e con il Comando di Polizia locale, assicurare un maggior controllo degli spazi assegnati agli operatori e alla metratura concessa, eliminando gli eventuali ingombri ai passaggi e alle eventuali occupazioni per qualsiasi titolo non consentite o autorizzate, al punto 6 recita “di prescrivere che gli operatori autorizzati siano posti al corrente, per tramite del soggetto organizzatore COFIPO, di essere responsabile dell’adempimento di tutte le condizioni necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione, comprese quelle indicate nell’avviso di selezione, del divieto di sosta nell’area di svolgimento della Fiera dei veicoli degli operatori, con esclusione dei soli mezzi autorizzati a integrazione della bancarella”.
Per altro alcune delle soluzioni consigliate nell’interrogazione comporterebbero problematiche difficilmente prevedibili e governabili di viabilità, parcheggio e scorrimento del traffico, qualora si rendessero necessari riassortimenti in orario di maggiore flusso di gente, e quindi di parcheggi occupati.
A completamento termino ricordando che la soluzione di utilizzo di parcheggio antistante la nuova Questura, ancorché maggiormente recintato per i lavori di pavimentazione attualmente in corso , non è una soluzione praticabile in quanto lo stesso deve essere destinato, su indicazione della medesima Questura e per ragioni di ordine pubblico, a parcheggio delle tifoserie locali.